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CALENDARIO DEI DIVIETI ALLA CIRCOLAZIONE 2010
Anche quest’anno è stato pubblicato dal Ministero dei Trasporti il calendario dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati per i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di cose ed aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate.

Calendario Divieti 2010 (formato PDF - dimensione 55 Kb)

NUOVO MODULO DI CONTROLLO DELLE ASSENZE DEI CONDUCENTI - ISTRUZIONI MINISTERIALI
Il 14 Dicembre scorso, la Commissione Europea ha approvato un nuovo modulo di controllo delle assenze dei conducenti ( vedi Valore Impresa N. 21 Dicembre 2009).
Rispetto alla precedente versione, il nuovo modello contiene un elenco più ampio di situazioni che occorre registrare sullo stesso.
Con nota congiunta del 20 gennaio 2010, il Ministero degli Interni e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti hanno fornito specifiche indicazioni in merito alla compilazione del nuovo modulo.
La nota, nel confermare l’obbligo di utilizzo del nuovo modulo, non contiene indicazioni utili a semplificare il compito delle imprese di trasporto, chiamate alla predisposizione della relativa modulistica con maggiore frequenza a causa dell’ampliamento delle casistiche da registrarsi.
Si ricorda che alla compilazione del modulo sono tenute le imprese che effettuano trasporto di merci su strada con veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, in conto proprio e in conto terzi, e imprese che effettuano trasporto di passeggeri con veicoli atti al trasporto di più di nove persone compreso il conducente.

Circolare (formato DOC - dimensione 40 Kb)

Nuovo Modulo Controllo Assenze Conducenti (formato PDF - dimensione 50 Kb)



NUOVO TARIFFARIO PER IL RILASCIO DEI PERMESSI TRASPORTO ECCEZIONALE

Sono entrate in vigore le nuove tariffe per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali. I nuovi importi sono applicati a tutte le istanze presentate per via telematica dal primo ottobre 2009 (data di invio della richiesta).
Il nuovo tariffario prevede la possibilità di abbreviare i tempi di rilascio tramite procedura di urgenza ( rilascio entro 5 giorni lavorativi su richiesta esplicita del cliente). In questo caso l’importo da corrispondere è pari a cinque volte il normale onere istruttorio.

Tariffario Trasporti Eccezionali (formato PDF - dimensione 46 Kb)


REGOLAMENTAZIONE SOCIALE NEL TRASPORTO SU STRADA -
Regolamento (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, regolamento (CEE) n. 3821/85

Modulo per la certificazione di attività istituito dalla decisione della Commissione del 12 aprile 2007.
Il modulo riguarda determinate attività del conducente durante il periodo di cui all’articolo 15, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3821/85, comprendente:
• il giorno in corso + i 28 giorni precedenti (a partire dal 1° gennaio 2008).
Il modulo può essere utilizzato solo quando un conducente:
• è stato assente per malattia
• è stato in ferie, nell’ambito delle ferie annuali in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa è stabilita
• è stato alla guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell’AETS.
Gli Stati membri non sono obbligati a imporre l’uso del modulo, ma se uno Stato membro ne impone l’utilizzo per i casi ivi previsti, il modulo standardizzato deve essere riconosciuto valido a tali effetti.
Gli Stati membri possono renderne obbligatorio l’uso sul loro territorio e imporlo a tutti i conducenti interessati. Tuttavia, se dalle registrazioni del tachigrafo risulta la guida di un veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell’AETS, non può essere richiesto un modulo in relazione al periodo in questione.

Scarica la seguente documentazione:
- Nota Orientativa (formato PDF - dimensione 19 Kb)
- Attestation of activities (formato DOC - dimensione 36 Kb)

Linea


Accertamento dell’assenza di tossicodipendenza per mansioni a rischio per la salute e sicurezza di terzi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 06/10/ 2008, il Provvedimento del 18/09/2008 della Conferenza Stato-Regioni che disciplina le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza per mansioni che comportano particolari rischi per la salute e sicurezza di terzi.
La norma interessa:
• conducenti di veicoli stradali con patente C, D, E
• conducenti per i quali è richiesto certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi
• addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci (es. muletti, miniescavatori, ecc)
• addetti a mansioni richiedenti l’impiego di gas tossici (es. alcune galvaniche).
La norma riguarda le imprese che hanno almeno un dipendente con mansione di autista (e che quindi sono sottoposte alle norme di sicurezza). Queste devono dunque organizzarsi per dare l’avvio degli accertamenti richiesti per i lavoratori adibiti alle mansioni a rischio individuate dall’intesa. Mentre le imprese, anche con più di un socio, che non hanno dipendenti autisti al momento risulterebbero escluse dall’obbligo.
Qualunque sia il rapporto di lavoro instaurato, il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore alla guida dei propri veicoli, deve richiedere al medico competente di effettuare un “test antidroga” per accertare nello stesso lavoratore l’assenza di tossicodipendenza o di assunzione sporadica di sostanza stupefacenti o psicotrope nello stesso lavoratore. Agli accertamenti sono soggetti anche i datori di lavoro, se ovviamente svolgono le mansioni sopra richiamate, ma non i lavoratori autonomi.
La norma prevede che il lavoratore venga visitato prima di essere adibito alle proprie mansioni e successivamente una volta l’anno.
Il lavoratore è tenuto a sottoporsi alle visite di accertamento che dovranno essere effettuate con preavviso non superiore a 24 ore. Se il lavoratore, senza giustificato motivo, non si presenta, sarà riconvocato entro 10 giorni.
Se anche al secondo appuntamento il lavoratore non si presenta o non si sottopone agli accertamenti sarà dichiarato inidoneo per impossibilità materiale a svolgere gli accertamenti e il datore di lavoro dovrà sospenderlo dalle sue mansioni. Inoltre, in tutti i casi di mancata presentazione agli accertamenti il lavoratore sarà richiamato a fare il test a sorpresa almeno 3 volte nei successivi 30 giorni.
Il datore di lavoro potrà anche chiedere l’effettuazione di una visita quando vi siano indizi o prove sufficienti di assunzione di sostanze illecite da parte del lavoratore. In tal nel caso sarà effettuata un’opportuna segnalazione al medico competente che provvederà a verificare la fondatezza del “ragionevole dubbio” e, se del caso, attiverà gli accertamenti clinici previsti.
Altra circostanza in cui sarà possibile procedere alla visita è quella di incidente provocato dal lavoratore, anche quando questo non dia luogo a lesioni per il lavoratore o per terzi.
Per il datore di lavoro che non provvede a far effettuare gli accertamenti preventivi e periodici ed a non sospendere dalle mansioni di guida il lavoratore risultato positivo, sono previste sanzioni quali l’arresto da due a quattro mesi e l’ammenda da 5.164,00 a 25.822,00 euro.
Per il lavoratore che non si sottopone ai test sono previste, oltre che a procedure disciplinari, anche a sanzioni penali con arresto fino a 15 giorni o ammenda fino a € 309,00.
I costi degli accertamenti sanitari necessari sono a carico del datore di lavoro, mentre le contro analisi sono a carico del lavoratore che le richiede.
In caso di positività del test, il lavoratore sarà dichiarato temporaneamente inidoneo alla mansione ed inviato al (SERT) Servizio per le Tossicodipendenze della ASL di competenza al fine di poter attivare tempestivamente un percorso di riabilitazione e/o un idonea terapia. In tai casi dovrà essere garantita la possibilità al lavoratore di accedere a tali trattamenti e lo stesso avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tuttavia, nei casi in cui il datore di lavoro abbia l’impossibilità reale e documentata di adibire il lavoratore stesso ad altre mansioni, si ritiene perseguibile la possibilità di procedere al licenziamento.
Si ricorda infine che la positività al test comporta fra l’altro la segnalazione all’ufficio patenti.
Al fine di dare l’adeguata informativa ai propri lavoratori circa i nuovi obblighi di legge e sanzioni che li interessano, CNA FITA Firenze ha predisposto una lettera che l’azienda potrà loro consegnare facendosela opportunamente firmare per ricevuta.
Si invitano pertanto le imprese a provvedere a richiedere al proprio medico competente (nominato ai sensi del D.Lgs.626/94) gli accertamenti sanitari per idoneità alla mansione relativamente alla assenza di tossicodipendenza.
Sul tema della “Sicurezza e tossicodipendenza” CNA Fita sta predisponendo, in collaborazione con Ambiente Impresa Srl con il personale medico dell’Istituto San Lorenzo, un servizio particolare ed agevolato per i propri soci.
Per avere maggiori informazioni è possibile contattare direttamente Alberto Bianchi Tel 055 2460850 presso Ambiente Impresa Srl.

Scarica la seguente documentazione:
- Calendario 2009 (formato DOC - dimensione 71 Kb)
- Comunicazione Dipendenti (formato DOC - dimensione 85 Kb)

 

Data di redazione: 1/3/2010