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15/05/2012
Canone Speciale Rai. Quando è dovuto e quando no
Negli ultimi giorni le imprese della provincia di Firenze stanno ricevendo lettere della RAI con allegato bollettino precompilato per il pagamento del canone speciale per la ricezione, fuori dall’ambito familiare, delle trasmissioni radiotelevisive.
Nell'avviso si fa riferimento all’obbligo imposto dalle vigenti disposizioni normative a chiunque detenga, fuori dall’ambito familiare, uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dall’uso al quale gli stessi sono adibiti.
Già ad inizio 2012, la Rai aveva spedito a tappeto richieste di pagamento del canone di abbonamento speciale sostenendo che questo era dovuto per il semplice possesso, al di fuori dell’ambito familiare, di apparecchi quali computer collegati in rete, indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti.
La vicenda, come si ricorderà, aveva scatenato la dura reazione di CNA e delle altre Associazioni di categoria e si era conclusa con il chiarimento della RAI e del Dipartimento delle Comunicazioni che avevano precisato che un apparecchio si intende atto a ricevere le radioaudizioni se, e solo se, include nativamente (cioè fin dall’origine), gli stadi di un radioricevitore completo (sintonizzatore radio, decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi televisivi, solo audio per i servizi radiofonici), si intende adattabile a ricevere le radiodiffusioni se, e solo se, include almeno uno stadio sintonizzatore radio ma è privo del decodificatore o dei trasduttori, o di entrambi i dispositivi, che, collegati esternamente al detto apparecchio, realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo.
Il che significa che un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è atto nè adattabile alla ricezione delle radioaudizioni.
Conseguentemente, per questo tipo di apparecchi non va pagato alcun canone di abbonamento speciale TV.
Pertanto, alla luce delle nuove richieste Rai, CNA Firenze invita le imprese a prestare attenzione e a verificare che gli apparecchi detenuti nell’ambito aziendale appartengano alla tipologia descritta nella lettera del Dipartimento delle comunicazioni ( siano cioè apparecchi muniti di sintonizzatore): in questo caso il pagamento del canone speciale RAI sarà dovuto e del numero del relativo abbonamento dovrà essere data evidenza nella prossima dichiarazione dei redditi. In caso diverso, non dovrà darsi seguito ad alcun pagamento, evidenziando nella dichiarazione l’inesistenza dell’obbligo.
Per escludere ulteriori dubbi si precisa inoltre che, nei casi in cui l’azienda utilizzi monitor/display non allo scopo di consentire al pubblico la visione di programmi televisivi ma per effettuare promozioni di propri prodotti/servizi, il canone speciale RAI sarà comunque dovuto qualora il monitor/display sia dotato di sintonizzatore, e dunque adattabile allo scopo della ricezione del segnale radiotelevisivo, a prescindere dall’effettivo uso diverso.
Temi: Notizie CNA Firenze, Normative
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