Dpcm 22 marzo, ecco le attività che possono rimanere aperte

Il Dpcm 22 marzo dà una stretta ulteriore alle attività imprenditoriali che possono rimanere aperte, imponendo la chiusura fino al 3 aprile di molte altre.

Il decreto è attivo da oggi, 23 marzo, ma le imprese che dovranno chiudere hanno a disposizione del tempo per farlo: lo stop scatterà il 25 marzo. Inoltre, le attività produttive che vengono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione delle seguenti (e del commercio al dettaglio  di generi alimentari e di prima necessità e di una parte dei servizi alla persona come già stabilito nel Dpcm 11 marzo).

Aperture consentite dal Dpcm 22 marzo

Aperture consentite dal Dpcm 11 marzo

Il dpcm, inoltre, impone a tutti il divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Ed ecco alcune precisazioni sul Dpcm 22 marzo che riguardano settori specifici.

Impianti

Possono lavorare: elettricisti,elettronici, idraulici, termoidraulici, ascensoristi e antincendio. In attesa di ulteriori specifiche si ritiene che vada mantenuta l’operatività delle sole attività finalizzate a garantire la sicurezza degli impianti e quindi degli utenti. L’attività di installazione di nuovi impianti, anche in cantiere, e quella per efficienza energetica vanno invece sospese.

Costruzioni

Sono consentite solo le attività riconducibili alle opere ingegneristiche, ovvero costruzione ponti, strade, ferrovie e altre opere di pubblica utilità. L’attività edile di cui al cod 41 è tra le sospese.

Imprese necessarie al funzionamento delle aziende ancora in attività

Restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite dal Dpcm 22 marzo, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale vanno indicate le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non ne sussistano le condizioni. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Facsimile comunicazione.

Impianti a ciclo produttivo continuo

Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Giardinaggio

L’attività è sospesa.

Testo integrale del Dcpm 22 marzo