Emergenza Covid: nuove disposizioni per il commercio in Toscana

Le nuove  disposizioni entreranno in vigore da domani, 31 ottobre

E’ stata appena approvata una nuova ordinanza della Regione Toscana i cui provvedimenti entreranno in vigore già da domani, 31 ottobre.

Ecco le disposizioni per tutti gli esercizi commerciali in sede fissa.

1) Ingresso è consentito soltanto a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di igienizzare le mani con apposito gel igienizzante. Deve essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro (si consiglia però, se possibile, la distanza di 1,80 metri). 

E’ vietato sostare all’interno dei locali più del tempo strettamente necessario ad effettuare gli acquisti.

Negli esercizi a prevalenza alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, l’ingresso è consentito a una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti.

2) Obbligo di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente al suo interno. A tale fine deve essere garantita l’applicazione di un parametro massimo di 1 cliente per ogni 10 mq di superficie di vendita, escludendo dal conteggio gli operatori. Conseguentemente devono essere utilizzati sistemi di limitazione e scaglionamento degli accessi o sistemi di prenotazione, finalizzati a evitare assembramenti, non superare il numero limite individuato e assicurare che all’interno dell’esercizio sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Ove possibile, devono essere differenziati i percorsi di entrata e di uscita e all’interno dell’esercizio, qualora non sussistano le condizioni per mantenere il distanziamento, devono essere segnalate le direzioni di percorrenza.

3) Obbligo di posizionare all’ingresso dispenser per igienizzare le mani e di esporre apposita cartellonistica riepilogativa delle misure di sicurezza da osservare all’interno dell’esercizio (obbligo di mascherina, obbligo di igienizzare le mani, rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramenti), nonché il divieto di accedere all’esercizio commerciale in caso di sintomatologia febbrile (temperatura superiore a 37, 5 °C).

4) Nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, presso la zona di prelievo devono essere posizionati dispenser con gel igienizzante e carta assorbente a disposizione del cliente per la igienizzazione delle impugnature.

5) Ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza; in alternativa il personale deve indossare la mascherina FFP2 senza valvola e avere a disposizione gel igienizzante per l’igiene delle mani. In ogni caso, occorre favorire modalità di pagamento elettroniche.

Inoltre, per le medie e grandi strutture di vendita:

6) Obbligo di posizionare all’ingresso rilevatori di temperatura corporea. Se la media o grande struttura di vendita è organizzata in forma di centro commerciale, il rilevatore di temperatura potrà essere posto all’ingresso del centro commerciale.

7) Obbligo di tracciare percorsi di ingresso e di uscita anche all’interno dei parcheggi, soprattutto se interrati.

8) Se per l’accesso a singoli esercizi commerciali sia prevedibile la formazione di file, dovrà essere indicata, con apposita segnaletica a terra, la distanza interpersonale di almeno 1 metro da mantenere nella fila. La stessa distanza interpersonale deve essere indicata anche nelle rampe o scale mobili. Se la struttura di vendita è organizzata in forma di centro commerciale, dovranno essere previsti ingressi differenziati tra la galleria commerciale e gli esercizi a prevalenza alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli. Qualora non fosse possibile prevedere ingressi differenziati, devono essere previsti flussi di percorso diversi verso gli esercizi a prevalenza alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, in modo da gestire ordinatamente il movimento delle persone lungo le gallerie.

9)  La valutazione dell’indice massimo di presenze deve essere effettuata anche per l’accesso ai servizi igienici e agli ascensori, comunicando all’esterno la capienza massima, tale da garantire il distanziamento interpersonale. Inoltre, all’ingresso o nelle adiacenze, devono essere collocati dispenser per l’igienizzazione delle mani.

La distanza interpersonale di almeno un metro deve essere assicurata anche per le eventuali file di accesso alle cabine di prova della merce.

10) Nelle aree comuni dei centri commerciali è vietato consumare alimenti e bevande al di fuori degli spazi destinati alle attività di somministrazione. L’uso di eventuali panchine o sedute deve essere limitato con segnaletica ben visibile ed eventuale interdizione totale o parziale tramite appositi sistemi, in modo da garantire sempre il distanziamento interpersonale.

11) All’interno dell’esercizio, apposito personale vigila sul rispetto da parte dei clienti delle disposizioni indicate nei punti precedenti (mantenimento del distanziamento interpersonale, uso corretto della mascherina, divieto di consumare alimenti e bevande al di fuori degli spazi destinati alle attività di somministrazione).

Ordinanza

Allegato