Le novità del dpcm 13 ottobre

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19 valide dal 14 ottobre al 13 novembre.

Di seguito le misure di maggior importanza per imprese e cittadini.

  1. Mascherine: sono obbligatorie sia al chiuso, fuori dalle proprie abitazioni, sia all’aperto, a meno di essere davvero da soli e isolati oppure se si sta facendo jogging o attività sportiva, per i minori di 6 anni e per chi soffre di patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Il governo raccomanda comunque «fortemente» di usare le mascherine anche in casa, quando si è in presenza di persone non conviventi.
  2. Ristorazione, bar,  pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: attività consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il decreto dispone che le Regioni emanino un’apposita ordinanza per confermare l’apertura (e relativi orari) per queste attività oppure di individuare misure ulteriormente restrittive. CNA si è già attivata affinche la Regione Toscana non intervenga con ulteriori restrizioni che penalizzino un settore già duramente provato dalla crisi.
  3. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali   e negli aeroporti: aperti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
  4. Protocolli: sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali,  nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali e il protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020. Rispettano inoltre le linee guida condivise con la Conferenza Stato Regioni aggiornate all’8 ottobre 2020.
  5. Spostamenti da e per l’estero: limitati e regolamentati (vedi allegato 20).
  6. Manifestazioni fieristiche e congressi: consentiti previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
  7. Centri benessere, centri termali, centri culturali,  centri sociali: attività consentite. Il decreto dispone che le Regioni emanino un’apposita ordinanza per confermare l’apertura per queste attività oppure di individuare misure ulteriormente restrittive. CNA si è già attivata affinche la Regione Toscana non intervenga con ulteriori restrizioni che penalizzino un settore già duramente provato dalla crisi.
  8. Manifestazioni pubbliche: consentite soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
  9. Sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.: resta sospesa l’attività.
  10. Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto: sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala
  11. Sale giochi, sale scommesse e sale bingo:  attività consentita a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.
  12. Feste nei luoghi al chiuso e all’aperto: vietate.
  13. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose: sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  14. Abitazioni private: è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
  15. Attività sportiva di base e attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati: consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
  16. Parchi, ville e ai giardini pubblici: accesso condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti.
  17. Eventi e competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali: consentita la presenza di pubblico, con una percentuale del 15%.
  18. Attività sportiva o attività motoria all’aperto,: consentita nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o persone non completamente autosufficienti.
  19. Sport di contatto: consentito, da parte delle società professionistiche e,  a livello sia agonistico che di base, dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati. Sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale.
  20. Luoghi di culto:: accesso consentito con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
  21. Funzioni religiose con la partecipazione di persone: si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
  22. Musei e altri istituti e luoghi della cultura: accesso consentito a condizione che si garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
  23. Viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e  uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche: sospese.

Vi ricordiamo che qui sono disponibili cartelli con le precauzioni anti Covid da adottare nei vostri laboratori/negozi. Li potete scaricare qui.