Le opportunità del Fondo Nuove Competenze

il Fondo nuove competenze è un’importante misura di politica attiva introdotta dal Governo per consentire ai datori di lavoro di beneficiare di un contributo riconosciuto per la formazione dei lavoratori in presenza di un accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro.

Il Fondo nuove competenze è una misura che si rivolge ai datori di lavoro che stipulino accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro dei propri lavoratori e dei lavoratori in somministrazione, per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa o per favorire percorsi di ricollocazione.

Anpal, infatti, in presenza di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore, a seguito di presentazione di apposita istanza on line, rimborserà ai datori di lavoro il costo del personale, comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, relativo alle ore di frequenza dei percorsi formativi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi stipulati.

La misura in esame ha la finalità di innalzare il livello del capitale umano e risponde, da un lato, alla necessità di accompagnare la fase di ripresa delle imprese e riallineare le competenze del proprio personale ai nuovi fabbisogni, e, dall’altro, sostiene i lavoratori nell’accrescere e rinnovare le proprie competenze e la capacità di adattarsi al cambiamento, affidando alle parti sociali un ruolo determinante. Le finalità sono coerenti, inoltre, con il quadro regolamentare definito dal Governo nazionale per contrastare gli effetti economici dell’epidemia causata da COVID-19.

I datori di lavoro, per poter accedere al Fondo, devono essere datori di lavoro privati con dipendenti e applicare ai lavoratori coinvolti il Ccnl, oltre che essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

I lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, quali la cassa integrazione, non possono essere interessati contemporaneamente dalla cassa integrazione o dal contratto di solidarietà e dal Fondo, ma possono essere inseriti nell’istanza solo una volta terminato il periodo di utilizzo dell’ammortizzatore sociale.

Il Fondo rimborsail costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza di attività formativa e dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori. Il calcolo del costo, quindi, sarà dato dalla somma della retribuzione lorda oraria, maggiorata dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’azienda (Inps e Inail). La retribuzione lorda oraria non deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntiva e del Tfr e nemmeno degli eventuali altri premi riconosciuti al lavoratore.

La presentazione delle istanza deve avvenire entro il 30 giugno 2021, allegando l’accordo collettivo e il progetto formativo, oltre all’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare a percorsi di sviluppo delle competenze.

Per poter accedere al beneficio in esame, il requisito fondamentale è la sottoscrizione di un accordo collettivo. Nello specifico, gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, per i quali le ore in riduzione dell’orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.

Ai fini della presentazione dell’istanza, si precisa che gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti con efficacia erga omnes anche da una sola organizzazione sindacale, sempre che essa sia maggiormente rappresentativa a livello aziendale.

In tutti i casi, la responsabilità sul possesso effettivo del requisito di maggiore rappresentatività resta in capo all’azienda che presenta istanza all’organizzazione sindacale che sottoscrive l’accordo collettivo.

La condivisione dell’accordo, stante la situazione di emergenza epidemiologica, può essere effettuata anche a distanza, in modalità telematica, tramite e-mail che rechino il dominio dell’organizzazione sindacale o il dominio dell’azienda, con in calce il nome e il ruolo del rappresentante sindacale interno.

Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti entro il 30 giugno 2021.

Tali accordi non devono seguire un format predefinito, ma devono prevedere:
l’indicazione delle innovazioni di natura organizzativa, tecnologica, di processo e di
prodotto ovvero eventuali servizi innovativi realizzati in risposta allo stato di crisi determinato dall’emergenza sanitaria; l’individuazione dei fabbisogni formativi in termini di nuove o maggiori competenze derivanti dall’introduzione di innovazioni di natura organizzativa, tecnologica, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione Europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016; la previsione di un progetto formativo strutturato sulla base delle azioni d’intervento ritenute necessarie al fine di garantire l’adeguamento delle competenze dei lavoratori in un’ottica di qualificazione (o ri-qualificazione) professionale; l’indicazione del numero di lavoratori coinvolti nel progetto; il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze, fermo restando il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze, pari a 250 ore per ogni lavoratore; nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.

Inoltre, gli accordi possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative.

In caso di interesse e per ulteriori informazioni:
fondonuovecompetetenze@ambienteimpresa.net