Nuovi obblighi di vaccinazione e di Green pass

Le nuove norme saranno in vigore dal 10 ottobre

Il decreto 10 settembre ha esteso alcuni obblighi che riguardano le misure di prevenzione del Covid 19. In particolare:

  1. è stato esteso l’obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice a tutti i soggetti, anche esterni, che vi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa. Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La misura sarà in vigore dal 10 ottobre e sarà efficace fino al 31 dicembre;
  2. fino al 31 dicembre prossimo, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore) è tenuto a possedere la Certificazione Verde. La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale (sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute), ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro;
  3. fino al 31 dicembre chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. Ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale (sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute), nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.