Fatturazione elettronica, cosa cambia

Dal 1 luglio 2019 i soggetti con liquidazione iva trimestrale (e dal 1 ottobre 2019 i soggetti con liquidazione iva mensile) dovranno emettere:

  • la fattura immediata entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione;
  • la fattura differita (per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da ddt o documento equipollente e per le prestazioni di servizio individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare e nei confronti del medesimo soggetto),  entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

La norma prevede che nelle fatture immediate e differite deve essere indicata la data in cui è effettuata l’operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo se tale data è diversa dalla data di emissione della fattura:

  • per le fatture elettroniche sarà sufficiente indicare la sola data di effettuazione dell’operazione (data fattura), poiché la data di emissione sarà quella di invio al Sdi
  • se invece si emettono anche fatture cartacee nei 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, nel documento devono essere indicate entrambe le date (di effettuazione e di emissione)
  • per le fatture differite, l’Agenzia delle Entrate specifica che come data di effettuazione e di emissione è possibile indicare una sola data, ovvero la data dell’ultima operazione (ad esempio ultimo Ddt del mese), ma si ritiene corretta anche la data di fine mese come consuetudine.