Integrazione salariale per Covid-19: come fruirne a settembre-ottobre

Attenzione: occorre aver fruito delle 14 settimane entro il 31 agosto

Com’è noto, la Cassa integrazione per Covid-19 è stata introdotta dal decreto Cura Italia, nel mese di marzo 2020, per un periodo non superiore a 9 settimane in riferimento a:

  • il trattamento di Cassa integrazione ordinaria;
  • la Cassa integrazione in deroga, per le aziende che non rientrano nelle prestazioni ordinarie;
  • assegno ordinario garantito dal FIS o FSBA.

La proroga delle ulteriori 9 settimane introdotta dal decreto Rilancio prevede la possibilità di fruizione frazionata di ulteriori 9 settimane di cassa integrazione o assegno ordinario, con la seguente articolazione:

  • 5 settimane entro il 31 agosto;
  • ulteriori 4 settimane fruibili per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020..

Con il successivo DL 52/2020 è stata previsto, in deroga alla normativa vigente, che i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario, in deroga o FSBA, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di 14 settimane, possano fruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.

Inoltre viene inserita la limitazione che, nel caso in cui le 14 non siano fruite entro il 31 Agosto, nel successivo periodo 1° Settembre – 31 Ottobre NON potranno essere utilizzate le ulteriori 4 settimane.