Registro carico scarico rifiuti e formulario; novità sulla compilazione a seguito della pubblicazione dei nuovi decreti

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale quattro decreti legislativi che recepiscono i principi introdotti dalle ultime direttive UE sui temi dell’economia circolare.  

In particolare, il 26/09/2020 troveranno piena applicazione le modifiche introdotte dal D.Lgs.116/2020 che va a modificare il Codice Ambientale nella parte dedicata alle norme generali sui rifiuti e imballaggi.

NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DEL REGISTRO RIFIUTI

Tra le molteplici novità, anche la modifica dei soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico scarico rifiuti. Di fatto il decreto armonizza i soggetti tenuti alla compilazione del registro, con i soggetti obbligati alla presentazione MUD.
Pertanto, sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico, solo per i rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti (tra questi andranno calcolati probabilmente anche i soci con busta paga).
Niente cambia per i produttori di rifiuti pericolosi, che dovranno continuare a compilare il registro e presentare annualmente la dichiarazione MUD, così come rimangono invariati i tempi entro i quali devono essere obbligatoriamente smaltiti tutti i rifiuti prodotti, pericolosi e non pericolosi.
I registri, sempre integrati con i formulari, devono essere conservati 3 anni dalla data dell’ultima registrazione e non più per 5.

TENUTA REGISTRO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

I nuovi soggetti obbligati, con produzione annua fino a 20.000 kg di rifiuti non pericolosi e 4.000 kg di rifiuti pericolosi, potranno affidare la gestione del registro alle proprie associazioni di categoria o loro società di servizi (come Ambiente Impresa), che annoteranno i movimenti di carico e scarico con cadenza mensile e non ogni 10 giorni lavorativi come previsto per coloro che gestiscono il registro direttamente.  

NUOVO SISTEMA TRACCIABILITÀ

Sicuramente una semplificazione (peraltro inattesa), che anticipa di qualche mese quello che dovremo aspettarci con l’avvio del nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti, già introdotto con un decreto legge nel 2018. Infatti, nonostante l’esperienza fallimentare del SISTRI, la tracciabilità dei rifiuti pericolosi rimane un obbligo che troverà operatività in un prossimo provvedimento legislativo. In attesa di questo, il nuovo decreto appena pubblicato (art. 188-bis), ci dice che la tracciabilità sarà garantita da un “Registro Elettronico Nazionale” gestito con il supporto tecnico dell’Albo Gestori Ambientali.   

TRASPORTO PROPRI RIFIUTI 

L’altra novità che ci proietta a quanto sarà richiesto dal Registro Elettronico Nazionale, riguarda il trasporto dei propri rifiuti. Il nuovo testo entra nel merito del trasporto dei “rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione di cui alla legge n.82/1994.”, prevedendo espressamente la compilazione del formulario di identificazione o del documento di trasporto (DDT) per i trasporti degli stessi dall’effettivo luogo di produzione (cantieri) alla propria sede. A nostro avviso, per le imprese del settore sarà necessaria l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. La giurisprudenza si era già espressa sull’argomento, evidenziando in alcune sentenze l’obbligatorietà di richiedere l’autorizzazione al trasporto dei propri rifiuti. Tale orientamento sembra ora confermato dall’art.193.

Molto altro è contenuto nel decreto, nuove definizioni e classificazioni che impatteranno nella gestione dei rifiuti urbani e speciali, oltre alle modifiche introdotte dai restanti decreti facenti parte del così detto “Pacchetto” sull’Economia Circolare.