Aggiornate le linee di indirizzo per la gestione di un caso di positività al Covid in azienda

Di seguito la versione aggiornata delle linee di indirizzo per la gestione di un caso positivo in azienda.Tali comportamenti prevedono la fattiva collaborazione tra lavoratore, medico di medicina generale, Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL, datore di lavoro, medico competente e RSPP.  

Ci soffermiamo di seguito sui doveri del datore di lavoro.  

COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO

Qualora il datore di lavoro venga a conoscenza di un caso positivo in azienda, deve:

  1. individuare i contatti stretti (per una loro definizione puntuale si rimanda di seguito) in azienda, in collaborazione con il Medico Competente e l’RSPP, avvisarli e acquisire nomi, residenza e un recapito telefonico e il giorno/giorni in cui avrebbe avuto luogo il contatto, in modo da favorire la rapidità della presa in carico da parte del servizio di Igiene Pubblica e Nutrizione (IPN) competente per territorio e dell’emanazione dei relativi provvedimenti di quarantena. Tra i contatti stretti in azienda, oltre ai dipendenti, devono essere presi in considerazione anche persone esterne quali clienti, fornitori, lavoratori di aziende in appalto (pulizie, manutenzione, cooperative ecc.). I contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso COVID-19. Qualora l’ultimo giorno di presenza al lavoro del lavoratore positivo fosse ancora precedente, non si individuano contatti in azienda.
  2. effettuare una sanificazione straordinaria della postazione di lavoro e delle aree e spazi comuni dove il lavoratore stesso ha soggiornato, che deve essere effettuata come la sanificazione ordinaria, passando con cura un panno inumidito con alcool a 70° o varechina allo 0,1% di Cloro su tutte le superfici (maniglie, porte, finestre, tavoli, sedie, tastiere, mouse, stampanti, telefono, quadri di comando, pulsantiere, attrezzature di lavoro ecc.) sia nella postazione del lavoratore che in altre aree che abbia frequentato prima di mettersi in isolamento come pure negli spazi comuni: spogliatoi, area ristoro (e macchinette caffé), bagni (dove si può usare la varechina allo 0,5%) ed eventualmente le macchine aziendali. Un’attenzione particolare deve essere riservata agli impianti di ventilazione/condizionamento con sanificazione straordinaria dei filtri dei ventiltermoconvettori e delle bocchette degli impianti di climatizzazione.
  3. nel caso i lavoratori diagnosticati come “casi” e/o quelli individuati come “contatti” non ricevano in tempi brevi (max 2 gg) comunicazioni da parte dell’ASL, il datore di lavoro, anche per il tramite del medico competente, si attiva presso la ASL, anche per il tramite del servizio di Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, comunicando il nome del lavoratore risultato positivo, la sua residenza e un recapito telefonico e l’ultimo giorno di lavoro, per una rapida emanazione del provvedimento di isolamento.
  4. nel caso che in azienda si verifichino più casi collegati (ad esempio nello stesso reparto) è opportuno che le aziende informino l’ASL per concordare insieme le misure più appropriate per circoscrivere il focolaio;
  5. nel caso che il lavoratore presenti i sintomi similinfluenzali in azienda il datore deve assicurarsi che il lavoratore indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica ed invitarlo ad allontanarsi dall’azienda. Ricordiamo che i sintomi sospetti per il Covid-19 sono la febbre superiore a 37,5°C oppure la presenza di uno dei seguenti sintomi: brividi, tosse, naso chiuso (congestione nasale) o naso che cola (rinorrea), mal di gola (faringodinia), difficoltà respiratoria (dispnea), dolori muscolari (mialgie), diarrea,vomito, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o sua diminuzione (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o sua alterazione (disgeusia).
  6. al Dipartimento della Prevenzione potrebbero essere utili anche informazioni aggiuntive sulla mansione svolta dal lavoratore-caso:
  • indicazione della mansione specifica (evitando qualifiche generiche come “operaio” o “impiegato”), della postazione/i di lavoro e dei locali dove si svolge;
  • indicare se il lavoratore-caso usufruisce di una mensa aziendale, o di uno spazio ristoro;
  • specificare se l’attività svolta consente di mantenere sempre il distanziamento interpersonale e se consente di indossare una mascherina chirurgica (o presidio equivalente) durante l’intero turno di lavoro;
  • prevede accesso a magazzini, uffici, altri reparti;
  • prevede il contatto con soggetti esterni (ad es. clienti, fornitori), o viene svolta in parte all’esterno dell’azienda (es. addetti alle consegne);
  • prevede l’uso di mezzi aziendali usati da più operatori e/o se il lavoratore-caso compie spostamenti di lavoro su automezzi insieme ad altri colleghi.  

Ecco, come anticipato, cosa di intende per “contatti stretti”:

– una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);

– una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

– una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 m e di almeno 15 minuti;

– una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;

– un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

– una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.  

Le linee guida per gestire il rientro in comunità di casi e contatti prevedono che:

i lavoratori positivi asintomatici possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico negativo (10 giorni + test molecolare o antigenico); nel caso di infezione da variante Beta sospetta o confermata l’avvenuta negativizzazione può essere accertata solo da test molecolare; ai fini del reintegro il lavoratore, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

i lavoratori positivi sintomatici possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi con un test molecolare o antigenico negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi3 (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + tampone); nel caso di infezione da variante Beta sospetta o confermata l’avvenuta negativizzazione può essere accertata solo da test molecolare; ai fini del reintegro il lavoratore, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

lavoratori positivi a lungo termine: sono le persone che pur non presentando più sintomi (fatta eccezione per le alterazioni del gusto e dell’olfatto che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) continuano a risultare positive al tampone molecolare per SARS-CoV-2. Possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni (dalla comparsa dei sintomi) purché asintomatici da almeno una settimana4. Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal Protocollo condiviso del 6 aprile 2021. Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; nel caso di infezione da variante Beta sospetta o confermata l’avvenuta negativizzazione può essere accertata solo da test molecolare; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

lavoratori contatti stretti asintomatici. Per i contatti il provvedimento di quarantena è emesso sulla base delle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute prot. N. 36254 del 11/08/2021 e della DGRT 945 del 13 settembre 2021.

Mentre la fine della quarantena per i contatti stretti non conviventi non richiede un nuovo provvedimento dell’autorità sanitaria, la fine dell’isolamento per i casi positivi ed i loro conviventi richiede un provvedimento da parte del servizio di Igiene Pubblica.   Ricordiamo, infine, che la quarantena è equiparata alla malattia. Il lavoratore, ai fini del riconoscimento della tutela, deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di Sanità Pubblica. Infine, in caso di malattia da Covid-19, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di Sanità Pubblica.  

Per ogni richiesta di informazioni e/o assistenza, potete contattare Ambiente Impresa: Alberto Bianchi e-mail: abianchi@ambienteimpresa.net – 055 2651532