In cosa consiste il Superbonus 110%

Definizione

Il Superbonus 110% è un’agevolazione fiscale che consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti (di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta) o riducono il rischio sismico degli stessi.

Spese sostenute

Il Superbonus spetta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Tipologia di interventi

Il Superbonus 110% spetta per spese relative a specifici interventi di Ecobonus e Antisismici su edifici residenziali (cosidetti interventi TRAINANTI), ma anche per altri interventi solo se realizzati «congiuntamente» ai Trainanti (cosidetti interventi TRAINATI).

Gli interventi TRAINANTI sono quelli, che al verificarsi di determinate caratteristiche, permettono, anche da soli, di beneficiare del Superbonus 110%.

Gli interventi TRAINATI, invece, non permettono MAI DA SOLI di accedere al Superbonus 110%.

Gli iinterventi trainati beneficiano del Superbonus 110% SOLO SE REALIZZATI CONGIUNTAMENTE agli interventi TRAINANTI (unica eccezione immobili sottoposti ai vincoli del codice dei beni culturali e del paesaggio o interventi vietati da regolamenti edilizi locali).

Il Superbonus spetta per interventi effettuati su:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti* e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); 
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

* Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» se dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

Quando non spetta

Attenzione: non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Interventi trainanti

  1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
  • dell’edificio (singola unità immobiliare unifamiliare, condominio);
  • dell’unità immobiliare situata in edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno (es. villette a schiera).

Limite spese agevolabili:

  • 50.000 euro per edifici unifamiliari e plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso ind.
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (da 2 a 8  u.i.)
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (> 8 u.i.)

2) Interventi sulle parti comuni degli edifici in condominio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione  invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di  acqua calda sanitaria, a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

Solo per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione: l’allaccio a sistemi di  teleriscaldamento efficiente.

Limite spese agevolabili:

  • 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (da 2 a 8  u.i.);
  • 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (> 8 u.i.).

Concorrono ai suddetti limiti, in quanto detraibili, anche le spese per lo smaltimento e bonifica  dell’impianto sostituito.

3) Interventi sugl edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti  e che dispongano di  uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti  per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione  (con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo,  oppure con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

Solo per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione:  sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la  classe 5 stelle di cui al DM 7/11/2017 del MATTM.

Solo per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione: l’allaccio a  sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Limite spese agevolabili:

30.000 euro, incluse anche le spese per lo smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.

Intervento trainante di riduzione del rischio sismico

Si tratta di interventi che hanno l’obiettivo di rendere più sicuro l’edificio in termini di minore rischio sismico. Si potrà beneficiare poi del superbonus 110% anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se effettuati congiuntamente ad un intervento antisismico sull’edificio.

Il Limite di spesa è di 96.000 euro.

Interventi trainati

In presenza di almeno uno degli interventi TRAINANTI, il Superbonus  viene esteso anche a tutti gli altri interventi di Ecobonus (es. sostituzione infissi, caldaie ecc), nonché  all’installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici che vengono quindi definiti TRAINATI, se questi sono eseguiti congiuntamente, e si rispettano i requisiti richiesti.

Cosa significa congiuntamente? Gli interventi trainati sono effettuati congiuntamente agli interventi trainanti quando le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Detrazione, sconto o cessione

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali di pari importo (nel caso in cui effettui direttamente la spesa pagando l’impresa o le imprese che eseguiranno gli interventi).

È possibile però optare, al posto della detrazione, per lo sconto in fattura applicato dall’impresa fino all’importo massimo dell’intero corrispettivo, oppure per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito con facoltà di successiva cessione.

Queste ultime due opzioni devono essere effettuate inoltrando telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16.3 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese un apposito modello, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Su questo modello deve essere apposto  il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto è rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

CNA Firenze, attraverso la propria società di servizi, è intermediario abilitato e CAF, pertanto è abilitato all’invio di tale modello e al rilascio di tale visto di conformità.

Certificazioni necessarie

Sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto è necessario richiedere:

  • per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
  • per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle attestazioni e delle asseverazioni sono detraibili.

Tabelle riepilogative

Proroga

La definitiva approvazione del PNRR da parte della Unione Europea, avvenuta lo scorso 13 luglio 2021, ha dato il via libera all’efficacia delle proroghe previste per il Superbonus, cessione del credito e sconto in fattura disposte dalla legge di bilancio 2021 (commi da 66 a 72 della L. n. 178/2020) e, successivamente, dal decreto resilienza (articolo 1, comma 3 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59).

i termini per il riconoscimento delle detrazioni fiscali del 110%, sono riepilogati nella seguente tabella:

beneficiariTermine per il 60% dei lavoriScadenza finale
Tutti i beneficiari (compresi gli edifici unifamiliari) 30.06.2022
Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità 30.06.2022
Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità30.06.202231.12.2022
Condomini 31.12.2022  
IACP 30.06.2023
IACP30.06.202331.12.2023