Vendita di alcolici: torna l’obbligo di licenza fiscale

I chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane sulla vendita di alcolici

Il decreto crescita ha reintrodotto, con decorrenza 30 giugno 2019, l’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici (UTF).

L’Agenzia delle Dogane ha quindi fornito il 20 settembre una serie di precisazioni,  distinguendo gli adempimenti da effettuare a seconda della data di inizio attività.ATTIVITA’ AVVIATA FINO AL 28/08/2017

Gli esercenti che svolgevano la propria attività prima del 29/08/2017, in possesso della licenza fiscale, non sono tenuti ad ulteriori adempimenti, in quanto la licenza rilasciata in precedenza ha piena efficacia.ATTIVITA’ AVVIATA DAL 29/08/2017 AL 29/06/2019

I soggetti che hanno iniziato l’attività senza essere tenuti ad osservare l’obbligo di denuncia, sono ora tenuti a presentare, entro il 31/12/2019, la denuncia di avvenuta attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa per il rilascio della licenza di esercizio.ATTIVITA’ AVVIATA DAL 30/06/2019

La comunicazione SCIA inviata al SUAP equivale alla denuncia di attivazione all’Agenzia delle Dogane e, di conseguenza, il SUAP è tenuto a trasmettere tale comunicazione al competente ufficio delle Dogane. All’interno della SCIA è stata infatti prevista una sezione che prevede l’inserimento della domanda per l’UTF da inviare con la SCIA.
VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI IN SAGRE, FIERE, MOSTRE, EVENTI

L’attività di vendita di prodotti alcolici nell’ambito di sagre, fiere, mostre, ed eventi simili continua ad essere non soggetta all’obbligo di denuncia, in quanto di carattere temporaneo e di breve durata.

nostri uffici sono a disposizione per ogni informazione/pratica.