Bonus facciate: ecco cosa devono sapere gli addetti ai lavori

L’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato l’attesissima circolare che fornisce le indicazioni operative per usufruire del nuovo Bonus Facciate, l’agevolazione fiscale del 90% prevista dalla Legge di Bilancio 2020 per gli interventi di recupero o di restauro delle facciate esterne di edifici esistenti.

Ai fini del Bonus Facciate non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile: la detrazione verrà quindi calcolata,  sull’intera spesa sostenuta e sarà ripartita in 10 quote annuali.

La circolare indica innanzitutto quali soggetti possono accedere all’agevolazione e cioè: persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, soggetti titolari di redditi d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) che detengono l’immobile a qualunque titolo, siano essi proprietari, usufruttuari, comodatari, locatari (in questo caso, però, solo se in possesso di contratti registrati e con autorizzazione ai lavori da parte del proprietario dell’immobile), familiari conviventi.

Ai fini del riconoscimento del Bonus, gli interventi devono essere finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna e realizzati esclusivamente sulle “strutture opache” della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi di immobili ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili.

In particolare, la detrazione spetta per:

  • interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

Gli interventi devono essere effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, ovvero sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio e sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio se non visibili dalla strada, così come sono escluse dall’agevolazione le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

E’ invece possibile portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione, perizie, sopralluoghi, o il rilascio dell’attestato di prestazione energetica così come le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali, l’IVA se non detratta, l’imposta di bollo, i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Per essere ammessi al Bonus, i lavori di rifacimento della facciata che influiscono anche dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare i requisiti minimi energetici del D.M. 26.06.2015 e i valori limite di trasmittanza termica stabiliti delle strutture componenti l’involucro edilizio, di cui al D.M. 11.03.2008 (All. B, tabella 2).

Per questo tipo di interventi i contribuenti devono inoltre acquisire e conservare l’asseverazione di un tecnico abilitato, l’attestato di prestazione energetica (APE) ed effettuare, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la comunicazione all’Enea utilizzando il sito https://detrazionifiscali.enea.it/

INFO:  Anna Dedato, Coordinatore CNA Costruzioni Firenze
0552651576 - 3397196998 - adedato@firenze.cna.it