Deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il 2020

L’Agenzia delle Entrate informa (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-30-giugno-2021-autotrasportatori) che sul sito Ministero dell’Economia e delle Finanze (https://www.finanze.it/it/inevidenza/Autotrasportatoriagevolazioni-fiscali-2021/) è pubblicato il comunicato stampa con il quale sono state rese note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo di imposta 2020.

La nota giunge a pochi giorni dalle sollecitazioni rivolte al Vice Ministro Teresa Bellanova (il 24 Giugno 2021), da parte di CNA Fita e dalle altre associazioni datoriali aderenti ad UNATRAS. Le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2021 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.

Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2020, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento (euro 16,80) di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Deduzione forfetaria di spese non documentate per trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (art. 66, comma 5, del T.u.i.r.)- Importi degli ultimi 4 anni Tipo di trasporti effettuati

DEDUZIONI OLTRE L’AMBITO COMUNALE in cui ha sede l’impresa:

 2018 € 38,00 € 51,00

 2019; 2020; 2021 48,00€

DEDUZIONI NELL’AMBITO DEL COMUNE DOVE HA SEDE L’IMPRESA (35% di quanto previsto oltre il comune)

2018: € 13,30 € 17,85

2019; 2020; 2021 € 16,80

Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2021 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI. 2 I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. Ricordiamo infine che con DPCM del 28 Giugno 2021 (G.U. n°154 del 30.06.2021), la scadenza per i versamenti derivanti da dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno) è stata prorogata al 20 Luglio 2021 senza alcuna maggiorazione; è prevista invece la maggiorazione dello 0,40% per i versamenti effettuati entro il 20 agosto 2021