Novità per i distributori automatici di carburanti

Ecco un’importante novità destinata ad impattare sulle imprese che dispongono di impianti di distribuzione carburante per uso privato e con capacità superiore a 5 metri cubi.

Il riferimento è alla modifica dell’articolo 25 del Testo Unico delle Accise (TUA), introdotta dal Decreto Fiscale (124/2019). La nuova formulazione dell’articolo in questione prevede infatti che, a partire dal 2020, questo tipo di impianti siano soggetti a denuncia di esercizio da effettuarsi all’Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio.

Non solo.

A partire dal prossimo 1 aprile, per gli impianti aventi una capacità superiore a 5 e non superiore a 10 metri cubi, è prevista anche la tenuta del registro di carico e scarico, seppure con una modalità semplificata che non prevede la vidimazione.

Per gli impianti con capacità superiore a 10 mc, invece, la tenuta del registro non solo è obbligatoria ma è richiesta anche la sua vidimazione da parte dell’Ufficio delle dogane territorialmente competente.

Si tratta di novità dirompenti (fino ad ora per le c.d. “cisternette” non era previsto alcun adempimento) che interessano principalmente le imprese di trasporto e che svolgono movimento terra, ma non è escluso che anche altre tipologie di aziende possano essere coinvolte.

L’allargamento della platea dei soggetti tenuti alla denuncia fa parte dell’azione di contrasto ai fenomeni fraudolenti finalizzati all’evasione dell’IVA e delle ACCISE avviata già con la Legge di Bilancio 2018 e che il legislatore ha ora deciso di rafforzare, introducendo le modifiche appena dette.

Nelle intenzioni del legislatore, la nuova disciplina delle “cisternette” consentirà di avere un più accurato censimento dei serbatoi di carburante di capacità rilevante sotto il profilo tributario e che finora risultavano del tutto sconosciuti all’Amministrazione finanziaria.

Vediamo più da vicino come procedere per effettuare la denuncia e cosa è previsto per il registro di carico e scarico.

DENUNCIA IMPIANTO

Va effettuata subito, e comunque non oltre il 31 marzo 2020, utilizzando l’apposito modulo ed allegando copia dell’autorizzazione comunale, la planimetria dell’impianto, la relazione tecnica dello stesso, le tabelle di taratura dei serbatoi, 1 marca da bollo da 16 €

Inoltre, per depositi con capacità superiore a 10 mc, occorre allegare anche il registro di carico scarico da vidimare, mentre per i contenitori – distributori rimovibili fino a 9 mc, è richiesta copia del verbale di collaudo con esito favorevole da parte della Commissione Comunale.

REGISTRO CARICO / SCARICO

Per non gravare oltremodo sui soggetti ora tenuti a munirsi di licenza fiscale e a tenere un registro di carico/scarico dei quantitativi movimentati, il nuovo articolo 25 del TUA prevede modalità semplificate di tenuta del registro di carico/scarico, senza cioè la vidimazione prevista per i depositi con capacità superiore ai 10 mc.

Tali modalità sono state definite con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane (Prot.n. 240433/RU del 27.12.2019, pubblicata il 30.12.2019 ) e decorrono dal 1 Aprile 2020 (ovvero “primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia della determinazione”).

Il registro deve essere tenuto presso l’impianto su supporto elettronico o cartaceo, con le modalità dichiarate alle Dogane al momento della denuncia dell’impianto.

Ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio: le scritturazioni di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione, quelle di scarico ogni sette giorni ma, in caso di distributori muniti di totalizzatore, è ammesso lo scarico mensile.

Un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali dovrà essere trasmesso all’Ufficio delle Dogane entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce.

Infine, Il registro di carico e scarico e la documentazione a corredo devono essere resi disponibili per i controlli dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di Finanza; entrambi devono essere conservati presso l’impianto per i 5 anni successivi alla data di ultima scritturazione.

Chi si trovasse nella situazione di dover procedere con la denuncia del proprio impianto e successiva tenuta del registro (con o senza vidimazione) può contare sul supporto di Ambiente Impresa.

Per necessità rivolgersi a:

Per maggiori informazioni sulla novità e per notizie relative alla tenuta dei registri vi rimandiamo invece ai nostri uffici.