Tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali

Ecco una sintesi delle principali novità introdotte dal REGOLAMENTO 1054/2020 entrato in vigore il 20 agosto 2020, oltre a tutta una serie di nuove regole, che entreranno in vigore più avanti. Di seguito quelle già vigenti.    

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Il conducente in situazione di 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 può effettuare un’interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l’interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo. 𝐋𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐥 𝐭𝐚𝐜𝐡𝐢𝐠𝐫𝐚𝐟𝐨 𝐯𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚, ovvero come se il tachigrafo avesse registrato il simbolo del riposo. L’interruzione deve essere di un periodo continuativo non minore di 45 minuti.    

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Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno due periodi di riposo settimanale regolari oppure un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto, di almeno 24 ore. 𝐈𝐧 𝐝𝐞𝐫𝐨𝐠𝐚 al primo comma, 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐮𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢 può, al di fuori dello Stato membro di stabilimento, effettuare 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, a condizione che, nel corso di 4 settimane consecutive, egli effettui almeno 4 periodi di riposo settimanale, di cui almeno 2 sono periodi di riposo settimanale regolari. Inoltre i periodi di riposo settimanale regolari NON si possono effettuare a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici. (𝐃𝐢𝐯𝐢𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐩𝐨𝐬𝐨 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐛𝐢𝐧𝐚)  

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A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali, il conducente può altresì derogare alle disposizioni 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝟏 𝐨𝐫𝐚 al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale 𝐫𝐢𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨. Alle stesse condizioni, il conducente 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝟐 𝐨𝐫𝐞 al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un’interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo, al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞. Il conducente indica a mano il motivo della deroga sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, ed ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.