Trasporti, validità delle revisioni dei veicoli pesanti

Di seguito riportiamo le tabelle schematiche relative ai termini di validità delle revisioni (art. 80 C.d.S) e di quelli utili per l’effettuazione della visita e prova.

VISITA E PROVA ART. 75 E 78 CDS Allegato 7, punto 1. della Circ. Min. Interno Prot. n. 300/A7923/20/101/3/3/9 del 22 Ottobre 2020
Termine per effettuazione della visita e prova (1) ( fino al )ProrogaCategorie di veicoliAmbito territoriale della prorogaNorma di riferimento
31 Luglio 2020 (senza dies a quo)31 ottobre 2020TutteSolo in ItaliaArt. 92 DL 18/2020
Dal 1° Agosto 2020 Al 30 Settembre 202031 Dicembre 2020TutteSolo in ItaliaArt. 92 DL 18/2020
Dal 1° Ottobre 2020 Al 31 Dicembre 202028 Febbraio 2021TutteSolo in ItaliaArt. 92 DL 18/2020
  • (1) Per le operazioni che prevedono una scadenza periodica si deve fare riferimento a tale scadenza
  • A titolo esemplificativo si riportano alcune ipotesi che rientrano nella proroga in esame:
    • Scadenza c.d. “Barrato Rosa” per i veicoli che trasportano merci in regime ADR
    • Sostituzione dei serbatoi GPL
    • Scadenza del documento di approvazione tecnica per i veicoli che trasportano merci in regime ATP
    • Sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano
    • Prove tecniche di tenuta ed efficacia delle cisterne nell’intervallo di tre o sei anni
REVISIONI AI SENSI DELL’ART. 80 CDS Allegato 7, punto 2. della Circ. Min. Interno Prot. n. 300/A7923/20/101/3/3/9 del 22 Ottobre 2020
Scadenza della revisioneProrogaCategorie di veicoliAmbito territoriale della prorogaNorma di riferimento
31 Luglio 2020 (senza dies a quo)31 ottobre 2020 (2)TutteSolo in ItaliaArt. 92 DL 18/2020
Dal 1° febbraio 2020 Al 31 Agosto 20207 mesi successivi alla scadenza (3)M, N, O3, O4, T5Tutto il territorio UEReg. 2020/698
Dal 1° Settembre 2020 Al 30 Settembre 202031 Dicembre 2020M, N, O3, O4, T5Solo in ItaliaArt. 92 DL 18/2020
Dal 1° Agosto 2020 Al 30 Settembre 202031 Dicembre 2020L, O1, O2Solo in ItaliaArt. 92 DL 18/2020
Dal 1° Ottobre 2020 Al 31 Dicembre 202028 Febbraio 2021TutteSolo in ItaliaArt. 92 DL 18/2020
  • (2) tuttavia, per i soli veicoli a motore appartenenti alle categorie M, N, O3, O4, e T5, i cui termini della revisione scadono nel periodo compreso tra il 1° Aprile 2020 ed il 31 Agosto 2020risultano più favorevoli le norme di cui all’articolo 5 del Reg. 2020/698 che consentono di circolare su tutto il territorio dell’UE fino ai 7 mesi successivi alla scadenza ( pertanto, le scadenze di aprile 2020 sono prorogate a novembre 2020, quelle di maggio 2020 a dicembre 2020, quelle di giugno 2020 a gennaio 2021, quelle di luglio 2020 a febbraio 2021 e quelle di agosto 2020 a marzo 2021)
  • (3) i veicoli immatricolati in Italia, i cui termini della revisione scadono il 28 febbraio 2020, rimangono sottoposti, per la sola circolazione sul territorio nazionale, alla più favorevole disciplina prevista dall’articolo 92 che consente la circolazione fino al 31 ottobre 2020

Per agevolare la lettura della tabella ministeriale che stabilisce le date di validità delle proroghe delle revisioni, ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, i veicoli a motore e i loro rimorchi, sono classificati come segue in base alle categorie internazionali:

  • categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote
  • categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote
  • categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t
  • categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
  • categoria T5: trattori a ruote utilizzati principalmente sulle strade pubbliche con velocità massima superiore a 40 km/h.
  • categoria L: veicoli a due – tre ruote – quadricicli
  • categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t
  • categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t