Cantieri temporanei o mobili, le disposizioni per la salute degli operatori

Il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha emanato ieri l’ordinanza n. 40 “COVID-19 – Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati”.

Le misure contenute nell’Ordinanza (scaricabile qui) e dettagliate nell’Allegato 1 (scaricabile qui) alla stessa, si applicano nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati.

L’Ordinanza in questione ha validità fino al 3 maggio e, comunque, fino alla vigenza degli ulteriori decreti che saranno adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19,in ragione dell’andamento epidemiologico.

L’Ordinanza fa riferimento ai cantieri mobili o temporanei, pubblici e privati, e alle attività disciplinate al Titolo IV del Dlgs 81/2008, per le cui puntuali definizioni si rimanda all’articolo 89 dello stesso (che rimanda inoltre allegato X del Dlgs)

I cantieri in corso devono adeguarsi alle disposizioni dell’Ordinanza entro sette giorni dalla pubblicazione della medesima, anche al fine di evitare l’interruzione dei lavori.

I cantieri sospesi e i cantieri la cui consegna dei lavori avverrà durante lo stato di emergenza dovranno adeguarsi a quano prescritto prima dell’apertura, al momento in cui sarà consentita la ripresa della relativa attività.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del d.l.19/2020

Per necessità legate all’adeguamento dei Pos invitiamo a contattare Ambiente Impresa all’indirizzo areatecnica@ambienteimpresa.net