Centri revisione auto: precisazioni in attuazione del decreto dirigenziale 211 del 18 maggio 2018

La circolare emessa dalla direzione generale della Motorizzazione riguardo le prime indicazioni operative da seguire in applicazione del D.D. n.211 del 18 maggio 2018 sostanzialmente specifica che:

  • la fase sperimentale è conclusa;
  •  il dato chilometrico rilevato in sede di revisione ha valore probatorio;
  • gli attestati prodotti potrebbero mancare del dato chilometrico e della effettiva scadenza della revisione;
  • l’adeguamento degli impianti con l’introduzione di una fossa d’ispezione o ponte sollevatore è possibile entro il 20 maggio 2023.

Ne consegue che all’atto della consegna del veicolo da revisionare l’ispettore dovrà rilevare il dato chilometrico e farlo controfirmare per accettazione al proprietario (modello TT2100 o domanda di revisione).

Dal 19 novembre 2018 se il proprietario non è presente per l’avvallo dei chilometri dovrà comunque fornire delega a controfirmare il dato nella persona effettivamente presente.

Nel caso il contachilometri sia stato oggetto di riparazione o sostituzione, al fine del conteggio effettivo dei chilometri, l’ispettore dovrà accertare su regolare attestazione dell’officina i chilometri all’atto dell’intervento.