L’articolo 29, comma 19, del D.L. 19/24, modificando l’art. 27 del D.Lgs. 81/08, ha previsto, dal primo ottobre 2024, l’entrata in vigore del nuovo “sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”, la cosiddetta Patente a crediti, rimandando a un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’individuazione delle modalità di presentazione della domanda e i contenuti informativi della patente, i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della stessa e, infine, i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale e le modalità di recupero dei crediti decurtati.
Il testo dello schema di Decreto, presentato dal Ministero a luglio, definisce tali aspetti lasciando però alcuni dubbi su cui sono attesi importanti chiarimenti e precisazioni.
Inoltre il Decreto delinea l’iter con cui le imprese e gli autonomi interessati dovranno presentare domanda di rilascio della patente sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che però, alla data odierna, non è on-line: ciò significa che, ad oggi, non è ancora possibile fare domanda di rilascio.
Quella che segue è una prima sintesi del testo del Decreto (al momento ancora in attesa di firma e successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), rimandando a un successivo approfondimento la trattazione degli aspetti ancora poco chiari.
AMBITO DI OPERATIVITÀ
Confermato che la patente a crediti sarà obbligatoria per imprese e per lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili definiti, dall’art. 89, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08, come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X”.
Sono escluse le imprese e i lavoratori autonomi che, nei cantieri temporanei e mobili, effettuano mere forniture o che prestano servizi di natura intellettuale. Sono esentate invece le imprese in possesso della qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III
La patente dovrà quindi essere richiesta da imprese e lavoratori autonomi edili, ma anche impiantisti, serramentisti, imprese di pulizia ecc, ovvero da tutti coloro chiamati a svolgere la propria attività all’interno di un cantiere.
RILASCIO DELLA PATENTE
La domanda di rilascio dovrà essere presentata tramite il portale dell’INL non appena disponibile dimostrando il possesso dei requisiti richiesti tramite:
- autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 (iscrizione in CCIAA, possesso del DURC, possesso del DURF nei casi previsti) e
- mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (adempimento degli obblighi formativi, possesso del DVR nei casi previsti, avvenuta designazione del RSPP nei casi previsti).
La domanda potrà essere presentata in autonomia o tramite soggetto delegato: chi ne avesse necessità potrà rivolgersi quindi ai nostri uffici.
Ricordiamo che in caso di dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti, oltre alle conseguenze penali previste, si dovrà fare i conti con il provvedimento di revoca della patente. Una nuova domanda potrà essere presentata solo trascorsi 12 mesi dalla revoca e, nel frattempo, l’impresa non potrà svolgere la propria attività all’interno dei cantieri temporanei e mobili.
FUNZIONAMENTO
La patente viene rilasciata con un punteggio chesubisce decurtazioni a seguito dei provvedimenti definitivi emananti nei confronti dell’impresa o del lavoratore autonomo, sulla base dell’Allegato I bis del D. Lgs. 81/08 (tabella infrazioni e relativa decurtazione). Quando il punteggio della patente scende a 15, l’impresa non può più operare
La patente verrà rilasciata alle imprese richiedenti e in possesso dei requisiti previsti (iscrizione in CCIAA, possesso del DURC, possesso del DURF nei casi previsti, adempimento degli obblighi formativi, possesso del DVR nei casi previsti, avvenuta designazione del RSPP nei casi previsti) con una dotazione base di 30 punti.
Ma la dotazione base può essere aumentata se il richiedente dimostra di essere in possesso di ulteriori criteri indicati dal DM in commento.
Inoltre, ogni 2 anni, all’impresa che non ha subito alcuna decurtazione del punteggio viene riconosciuto 1 credito ulteriore, fino a un massimo di 20 punti.
In totale, un’impresa può astrattamente arrivare a 100 punti (ma, si badi bene, solo in 40 anni di irreprensibile attività); più realistico ipotizzare che la maggior parte dei soggetti coinvolti partirà con una dotazione che difficilmente supererà i 40-45 punti iniziali.
OPERATIVITÀ
L’ottenimento della patente potrebbe non essere contestuale alla presentazione della domanda.
A tale riguardo il DM precisa che, nelle more del suo rilascio, sarà consentito lo svolgimento dell’attività (dunque scongiurato il pericolo di un blocco all’attività nell’intervallo di tempo necessario all’ottenimento della patente) e che della presentazione della domanda occorre informare, entro 5 giorni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE
La patente, che avrà esclusivamente formato digitale, conterrà una serie di informazioni ( dati dell’impresa o del lavoratore autonomo, anagrafica del soggetto che ha richiesto la patente, data e numero della stessa, punteggio al momento del rilascio e punteggio aggiornato, eventuali provvedimenti di sospensione , eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei punti) a cui potranno accedere le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza.
SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE DELLA PATENTE
Nel caso di infortuni da cui derivi la morte o l’inabilità permanente di uno o più lavoratori imputabili, almeno a titolo di colpa grave, al datore di lavoro, al suo delegato o al suo dirigente, è prevista la sospensione della patente in via cautelare da parte dell’INL con un importante distinguo: è obbligatoria nel caso di infortunio mortale, può essere adottata nel caso di infortunio da cui derivi l’inabilità permanente.
La sospensione, contro cui sarà possibile fare ricorso, non potrà essere superiore a 12 mesi
ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
Al momento del rilascio la patente sarà dotata di 30 crediti base a cui verranno aggiunti da 3 a 10 punti in base alla “anzianità” di iscrizione in CCIAA (anzianità minima: 5 anni).
Inoltre, come già accennato, se l’impresa o l’autonomo non avrà subito decurtazioni al punteggio iniziale, ogni 2 anni potrà incrementare il proprio punteggio di 1 credito.
Ulteriori crediti potranno essere richiesti per attività, investimenti o formazione aggiuntiva in tema di salute e sicurezza sul lavoro (es. possesso di certificazioni di qualità in materia di salute e sicurezza UNI EN ISO 45001, possesso di qualifica SOA in I e II classifica, formazione dei lavoratori aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, dimensione dell’organico aziendale, formazione sulla lingua per lavoratori stranieri…) per un totale di altri 40 punti, come da tabella allegata al DM
Gli ulteriori crediti possono essere richiesti in fase di rilascio se il soggetto è già in possesso dei relativi requisiti, oppure mediante richiesta di aggiornamento da presentare non appena conseguiti.
MODALITÀ DI RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI
La patente permette di operare fintanto che la dotazione non scende al di sotto dei 15 crediti (in casi del genere è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30%). Ma come fare a recuperare eventuali crediti decurtati? Attraverso la partecipazione a corsi di formazione materia di salute e sicurezze nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione del punteggio, dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri dove si è verificata la violazione, e mediante la eventuale realizzazione di investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La valutazione sul recupero dei crediti (che comunque permetterà alla patente di tornare a 15 crediti, non di accumularne altri) è demandata a una Commissione territoriale che sarà composta da rappresentanti INL e INAIL.
FUSIONI E TRASFORMAZIONI
Che cosa accade alla patente in caso di fusioni o trasformazioni societarie?
Il DM precisa che al nuovo soggetto risultante da fusione – anche per incorporazione – viene attribuito il punteggio della società titolare della patente con più crediti, mentre in caso di trasformazioni o conferimenti d’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale, il nuovo soggetto mantiene il punteggio della patente del soggetto trasformato o che ha conferito.
In entrambi i casi è fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
Documento aggiornato il 9.09.2024