Rinovo CCNL imprese artigiane esercenti Servizi di pulizia

Al termine di una lunga e complessa trattativa, CNA e le altre Organizzazioni datoriali da un lato, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti-Uil dall’altro, hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, scaduto il 31 dicembre 2016.

L’accordo, che scadrà il 31 dicembre 2024, ribadisce, da un punto di vista economico e normativo, le peculiarità delle imprese artigiane consentendo alle stesse di operare in modo competitivo nel mercato di riferimento.

Per quel che riguarda la parte economica, l’accordo prevede un incremento, a regime, per il livello 5 pari a 120 euro lordi sui minimi tabellari con le seguenti decorrenze:

60 euro a partire dal 1° novembre 2022;
30 euro dal 1° luglio 2023;
20 euro dal 1° Luglio 2024;
10 euro dal 1° dicembre 2024.

A decorrere dal 1° novembre 2022 viene incrementata l’indennità speciale a livello 5 di 5 euro lordi e di ulteriori 5 euro lordi dal 1° dicembre 2024.

A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (2017 – 2022) ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione pari a 15 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 1° novembre 2022. Tale istituto, che ha natura temporanea, non rientra nella base di calcolo per l’applicazione degli istituti contrattuali, inoltre non ha effetti sugli istituti di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
L’Accordo conserva inalterato l’Istituto della franchigia disciplinato dall’art. 43 “Cessazione d’appalto”. Si tratta, come noto, di una disciplina che offre alle aziende artigiane che applicano il nostro CCNL un importante strumento di flessibilità.

Dal punto di vista normativo è stata invece aggiornata la disciplina dell’apprendistato professionalizzante e del rapporto a tempo parziale alla luce del D.Lgs. 81/2015.
Analoga azione di aggiornamento è stata condotta con riferimento al contratto a termine, per il quale sono state introdotte ulteriori causali per rinnovi e proroghe del contratto a tempo determinato.

Di rilievo, infine, l’introduzione di una normativa specifica finalizzata a supportare le aziende nelle ipotesi di abbandono del posto di lavoro; nel caso di dipendenti che non si presentano in azienda per 10 giorni continuativi, il datore di lavoro potrà trattenere, a titolo di penale, una somma pari all’indennità di preavviso dovuta per il licenziamento nelle misure individuate dagli articoli 49 e 50 del CCNL.