Contributi a fondo perduto aggiuntivi per la ristorazione

In sede di conversione del decreto PNRR è stato istituito un fondo (10 milioni) per l’erogazione di un contributo aggiuntivo alle imprese operanti nel settore della ristorazione
Con il provvedimento del 2 novembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate sono state definite le modalità ed i termini di presentazione della domanda da parte di ristoranti/catering/bar che hanno già beneficiato dello specifico contributo previsto dall’articolo 1-ter comma 1 del dl 73/2021 c.d “Decreto Sostegni- bis”.

Per ottenere il pagamento del contributo da parte dell’Agenzia delle Entrate non serve una nuova domanda, ma è necessario presentare entro la scadenza del 21 novembre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente ad oggetto gli aiuti ricevuti in regime De Minimis per verificare il rispetto del massimale triennale previsto dal regolamento UE 1407/2013 ovvero euro 100.000 euro per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ed euro 200.000 per i settori diversi.

Soggetti beneficiari e requisiti
Il contributo è riconosciuto alle imprese:

Risultate ammissibili al contributo di cui all’articolo 1-ter dl n.73/2021;
Che svolgono quale attività prevalente, una delle attività individuate dai seguenti codici Ateco:

56.10 “ristoranti e attività di ristorazione mobile”;
56.21 “fornitura di pasti preparato (catering per eventi)”;

56.30bar e altri esercizi simili senza cucina”. .
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda per il contributo va presentata esclusivamente in via telematica dal 7 al 21 Novembre 2022.
Ai fini della presentazione va utilizzato l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, direttamente dal soggetto richiedente (abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia) oppure da parte di un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche.
Il contributo riconosciuto (erogato) è pari al minore tra:

– l’importo spettante;
– l’importo residuo di aiuti ancora fruibili determinato in base all’ammontare di aiuti “de minimis” indicato nella domanda.

Al termine del periodo di presentazione della dichiarazione, le risorse finanziarie stanziate (10 milioni) sono ripartite fra i soggetti che hanno presentato la suddetta dichiarazione.
In particolare il 70% delle risorse finanziarie è ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari, il 20% è ripartito in egual misura, tra i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 100.000 euro, il restante 10% dell’assegnazione si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese beneficiarie con un ammontare dei ricavi 2019 superiori a 300 mila euro.

Modalità di erogazione del contributo
Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo di cui al c.d “decreto sostegni-bis”.

Caratteristiche contributo
L’agevolazione in esame non è tassata ai fini Irpef/ires/irap; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt 61 e 109, comma 5, tuir.
I soggetti beneficiari del contributo aggiuntivo sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicità/trasparenza relativi alle erogazioni pubbliche di cui all’articolo 125 legge n.124/2017: indicazione in Nota Integrativa, pubblicazione sul proprio sito Internet/portale associazione di categoria di appartenenza.