Bonus Moda, un credito di imposta sulle rimanenze di magazzino

Credito di imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento 262282/E/2021 definendo le modalità di richiesta e fruizione del credito di imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori.

Pur in assenza dell’autorizzazione della UE, in data 28/10/2021 è stato pubblicato un ulteriore provvedimento con il quale si stabiliscono i termini di presentazione della comunicazione per il bonus in oggetto:

-per l’ANNO 2020: dal 29 OTTOBRE 2021 al 22 NOVEMBRE 2021
-per l’ANNO 2021: dal 10 MAGGIO 2022 al 10 GIUGNO 2022

Misura del credito d’imposta: è il 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1 del Tuir, “eccedente” la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione.

Il credito d’ imposta è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 e 2021 (nello specifico per il periodo di imposta in corso al 10 marzo 2020 e per quello in corso al 31.12.2021).  

L’invio della domanda all’Agenzia delle Entrate consentirà di individuare la “quota” effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili (95 milioni di euro, per l’anno 2021, e 150 milioni di euro, per l’anno 2022):
– l’invio dell’istanza consentirà all’agenzia delle entrate di conoscere la quota di credito “teorico” spettante.
– successivamente l’Agenzia determina la quota percentuale del bonus effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili: l’ammontare massimo fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con un apposito provvedimento, entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulterà inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.  

Modalità per l’invio della comunicazione:
La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche:  – “direttamente” dal contribuente;
–  avvalendosi di un soggetto abilitato a Entratel (es. commercialista, consulente del lavoro, ecc..). di cui all’art.3, co.3, del D.P.R. 22 n. 322/1998 mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.  

ATTENZIONE:
Per i soggetti aventi il bilancio certificato, i controlli che verranno effettuati sull’incentivo saranno svolti sulla base dei bilanci.
LE IMPRESE NON SOGGETTE A REVISIONE LEGALE DEI CONTI E PRIVE DI COLLEGIO SINDACALE DOVRANNO AVVALERSI DI UNA CERTIFICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO RILASCIATA DA UN REVISORE LEGALE DEI CONTI O DA UNA SOCIETA’ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI, ISCRITTI NELLA SEZIONE A DEL REGISTRO DI CUI ALL’ARTICOLO 8 DEL D.LGS 39/2010.

Si pone quindi l’attenzione sulla necessità di avere tale certificazione che andrà esibita per i controlli successivi: il revisore incaricato per rilasciare tale certificazione verificherà i valori attraverso la verifica dei bilanci presentati/redatti o dei dati presenti sulle dichiarazioni, sull’inventario delle rimanenze di magazzino redatto, sulle modalità di calcolo ed entrerà quindi nel merito della determinazione di tali rimanenze negli anni da parte delle imprese potenzialmente interessate al bonus.  

Coloro che necessitino di assistenza per la compilazione della domanda possono inviare una mail a ttrillo@firenze.cna.it .