La ricerca deve essere effettuata per ragione sociale o partita Iva.
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Al fine di assicurare la trasparenza nelle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti, tramite la legge annuale per il mercato e la concorrenza, è stato introdotto l’obbligo di rendere trasparenti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di qualunque genere, ricevuti dalla Pubblica amministrazione e dalle società in partecipazione pubblica o società controllate, direttamente o indirettamente, dalla P.A. Le modalità di effettuazione della comunicazione sono differenti a seconda dei soggetti beneficiari. In particolare:
– le associazioni, fondazioni e ONLUS devono pubblicare le informazioni relative alle erogazioni pubbliche mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro il 30 giugno di ogni anno;
– le imprese, se tenute alla redazione del bilancio esteso o al bilancio consolidato devono adempiere all’obbligo informativo nella Nota integrativa allegata al bilancio d’esercizio e all’eventuale bilancio consolidato, mentre i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa, compresi i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, assolvono all’obbligo mediante pubblicazione su propri siti internet entro il 30 giugno di ogni anno. Stante il fatto che l’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo sia inferiore a 10.000,00 euro, indipendentemente dal soggetto obbligato, le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica dovranno contenere molteplici elementi, ivi ricompresi la denominazione del soggetto erogante e la somma incassata. La nuova disciplina viene applicata dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno solare precedente (2018)
– indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono e utilizzando il criterio contabile di cassa.
– A regime, fatte salve specifiche eccezioni, l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione prevede l’applicazione di uno specifico regime sanzionatorio. Riguardo alla decorrenza del regime sanzionatorio si conferma che lo stesso è applicabile anche in riferimento all’adempimento da effettuarsi nel 2019 per il 2018.