Contributi a favore delle imprese di autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare annualità 2022

Il D.M. 18 novembre 2021 n. 459 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha disposto le modalità di erogazione dei contributi a favore delle imprese di autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare, per le annualità 2021 e 2022.

Il Decreto direttoriale n. 147 del 7 aprile 2022 – come integralmente sostituito dal Decreto direttoriale 155/2022 – ha disciplinato le modalità di presentazione delle domande.

Beneficiari

Le risorse sono destinate ad incentivi a favore delle iniziative d’investimento delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco  sostenibile, valorizzando l’eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.

Iniziative ammissibili e contributi

Le disposizioni del decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro, da ripartirsi nell’arco del biennio 2021-2022 in ragione di euro 25 milioni per l’annualità 2021 e di 25 milioni di euro per l’annualità 2022.

In relazione agli investimenti finanziabili sono previste le seguenti soglie di contributo:

  1. nel caso dell’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
  2. nel caso dell’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;
  3. nel caso dell’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci, di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate comprese, come veicoli elettrici il contributo è determinato in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari ad euro 2.000.

Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI, viene riconosciuto una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo rottamato. Tale veicolo, a pena d’ammissibilità deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno precedente l’entrata in vigore del decreto.

In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI, il contributo è determinato, avuto riguardo al sovra-costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI in sostituzione del veicolo radiato, in euro 7.000 per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore  a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate, comprese, ed in euro 15.000 per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore a 16 tonnellate.

In relazione all’acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6-D Final ed Euro VI il contributo è determinato in euro 3.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore o pari a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.

In relazione agli investimenti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) del decreto, sono finanziabili:

  1. le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti, rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normati IMO per il trasporto combinato marittimo, ovvero rimorchi e semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e IMO. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all’allegato 1 al decreto ai fini dell’ammissione al beneficio;
  2. rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
  3. sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.

Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni, hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese.

Nei casi di cui sopra il contributo viene determinato come di seguito indicato:

  1. per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese: nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  2. per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto conto che è possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale installate su tali veicoli.

Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni, hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese.

I contributi di cui al decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei casi previsti dal decreto.

Ai sensi dell’art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del citato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d’esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l’amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.

Procedure e termini

La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi distinte e successive:

  1. la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda;
  2. la successiva fase di rendicontazione dell’investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.

Sono previsti due periodi di incentivazione.

All’interno del primo periodo di incentivazione le istanze dovranno, a pena di inammissibilità, essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 02 maggio 2022 e fino e non oltre le ore 16:00 del 10 giugno 2022 esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2022@legalmail.it.

All’interno del secondo periodo di incentivazione le istanze dovranno, a pena di inammissibilità, essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 03 ottobre 2022 e fino e non oltre le ore 16:00 del 16 novembre 2022 esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2022@legalmail.it.

Riferimenti normativi

D.M. 15 novembre 2021 n. 459Decreto direttoriale 155/2022: modalità di presentazione delle domande