Qualifica FER: ecco un riepilogo su cos’è, come si ottiene e chi deve provvedere


Sono trascorsi (o stanno per esserlo a breve) i 3 anni dallo svolgimento del primo corso di aggiornamento obbligatorio che, come previsto dalla Delibera della Regione Toscana 737 del 10.07.2017, i Responsabili Tecnici delle imprese abilitati prima del 2016 avrebbero dovuto frequentare entro la fine del 2019 per svolgere l’attività di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili.
Poiché tale adempimento riguarderà centinaia di persone simultaneamente, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre p.v. abbiamo programmato diverse edizioni dei corsi di aggiornamento ed aperto le relative iscrizioni.
E’ però evidente che la questione FER continua ad essere fonte di grande confusione.

Per questo motivo proviamo a fornire qualche chiarimento a beneficio di tutti.

COS’È LA QUALIFICA FER E QUALI SONO GLI IMPIANTI FER?

È la qualifica professionale richiesta obbligatoriamente per svolgere attività di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) tra cui figurano caldaie, caminetti e stufe a biomassa; sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici; sistemi geotermici a bassa entalpia; pompe di calore.
In assenza della qualifica non è quindi consentito svolgere questo tipo di attività (in pratica il Responsabile Tecnico non può firmare le Dichiarazioni di Conformità relative all’installazione o alla manutenzione straordinaria di queste tipologie di impianti)

CHI DEVE POSSEDERLA E COME SI OTTIENE?

L’unico che possiede la qualifica FER è il Responsabile Tecnico, non i dipendenti né eventuali soci o collaboratori familiari che non rivestono tale ruolo.
Il D.lgs. 28/2011, in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, prevede infatti che la qualifica è conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 D.M. 37/08.
In altre parole, la qualifica FER è riconosciuta dal legislatore in modo automatico al Responsabile Tecnico dell’impresa.
Ciò significa che non esiste un corso che permette di ottenerla (il famoso corso da 80 ore di cui qualcuno ha sentito parlare), perché questa è già in riconosciuta al Responsabile Tecnico e significa anche che, se in azienda esistono due o più Responsabili Tecnici, ognuno di essi è qualificato FER.

AGGIORNAMENTO DELLA QUALIFICA

La qualifica è dunque riconosciuta automaticamente al Responsabile Tecnico per il solo fatto di rivestire tale ruolo ma occorre aggiornarla periodicamente.
Sempre il D. lgs. 28/2011 precisa infatti che la qualificazione ha una durata limitata nel tempo e che il suo rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento (da ripetere ogni 3 anni, come stabilito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e delle province Autonome)

OGNI 3 ANNI A PARTIRE DA QUANDO?

Dipende da quando è avvenuto il riconoscimento dei requisiti di cui all’art. 4 del DM 37/08.
Per coloro che hanno dimostrato il possesso dei requisiti richiesti e ottenuto il relativo riconoscimento (in pratica, coloro che sono stati nominati Responsabili Tecnici) prima del 31.12.2016, il termine entro cui svolgere il primo aggiornamento era fissato al 31.12.2019.
Per chi è stato abilitato successivamente, non c’è invece una data standard, valida per tutti, in quanto il primo aggiornamento va svolto entro 3 anni dalla propria nomina.
Ricapitolando, per svolgere o per continuare a svolgere attività di installazione e manutenzione straordinaria di questa tipologia di impianti, è obbligatorio frequentare un primo corso di aggiornamento di 16 ore dopo 3 anni dalla nomina a Responsabile Tecnico e ripetere detto corso con cadenza triennale.

FACCIAMO QUALCHE ESEMPIO

Se sono stato nominato Responsabile Tecnico di un’impresa che installa e/o fa manutenzione straordinaria di impianti FER prima della fine del 2016, e ho seguito il mio primo corso FER entro il 31 dicembre 2019, dovrò ripeterlo entro 3 anni dallo svolgimento del primo, quindi al massimo entro il 31 dicembre 2022, poi entro i successivi 3 anni (31 dicembre 2025) e così via.

Se invece ho seguito il primo corso successivamente al 31.12.2019 nonostante la mia nomina a Responsabile Tecnico risalga a prima del 31.12.2016 (ad esempio ho fatto il mio corso nel marzo 2021), sarò tenuto a seguirne uno nuovo entro e non oltre 3 anni dal primo (quindi entro il marzo 2024).

Se invece sono stato nominato Responsabile Tecnico dopo il 31.12.2019 (ad esempio nel giugno 2020), la qualifica FER è già in mio possesso e dunque posso procedere a fare installazione e manutenzione straordinaria, ma entro 3 anni (quindi entro giugno 2023) dovrò seguire il mio primo corso di aggiornamento.

Se, infine, sono Responsabile Tecnico da più di 3 anni ma non ho mai fatto un corso di aggiornamento e voglio svolgere attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti FER, devo attivarmi il prima possibile seguendo il corso a me necessario.

QUALI CORSI?

Esistono 3 tipologie di corsi per l’aggiornamento della qualifica FER (tutti da 16 ore), da scegliere in base al tipo di impianto a cui si riferiscono e alle lettere riconosciute al Responsabile Tecnico.

  1. Corso Area Termoidraulica – per Responsabili Tecnici delle imprese abilitate ai sensi del DM 37/08, art 1, comma 2 lettera c) che installano pompe di calore, solare termico, impianti a bio massa e/o che fanno manutenzione straordinaria sugli stessi impianti;
  2. Corso Area Elettrica – per Responsabili Tecnici delle imprese abilitate ai sensi del DM 37/08, art 1, comma 2 lettera a) che installano impianti fotovoltaici e/o che fanno manutenzione straordinaria sugli stessi impianti;
  3. Corso Area Mista – per Responsabili Tecnici delle imprese abilitate ai sensi del DM 37/08, art 1, comma 2 lettere a) e c) che installano pompe di calore, solare termico, impianti a bio massa, impianti fotovoltaici e/o che fanno manutenzione straordinaria sugli stessi impianti.

ATTESTATO

Al termine del corso di aggiornamento viene rilasciato un attestato che consente di adempiere all’obbligo normativo. Purtroppo però, ancora ad oggi l’aggiornamento della qualifica non risulta dalla visura camerale.
Ricorderete invece come, un anno fa, avevamo annunciato che dal 2022 la visura CCIAA avrebbe recato evidenza dell’avvenuto aggiornamento.
La nuova formulazione dell’art 15 del D.Lgs 28/2011, ad opera della Legge 108/2021, recita infatti che “… a partire dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione sono inseriti nelle visure camerali direttamente dalle Camere di Commercio che li ricevono dai soggetti che li rilasciano (cioè dalle Agenzie Formative che erogano i corsi di aggiornamento Fer)”.

In realtà, le enormi difficoltà operative legate ai sistemi gestionali in uso dai soggetti coinvolti nel processo, impediscono, ad oggi, la fattibilità di quanto previsto dall’art. 15.
La CCIAA di Firenze, che abbiamo interpellato sul punto, conferma che in questo momento è possibile ottenere solo l’inserimento temporaneo nel riquadro della visura “Abilitazioni professionali”.
Per farlo è richiesto l’invio di una pratica di aggiornamento facoltativo, per la quale sono dovuti diritti di segreteria (18 euro per imprese individuali / 30 euro per società), bollo esente.
A meno che non vi siano necessità impellenti e del tutto particolari, è forse il caso di attendere il perfezionamento della procedura che permetterà di ottenere l’inserimento automatico.

I CORSI CNA FIRENZE – AMBIENTE IMPRESA

I corsi che abbiamo programmato a Firenze, Empoli, Pontassieve e on line (al momento solo area Termoidraulica) sono rivolti a:

  • chi deve fare un nuovo aggiornamento dopo aver svolto il primo nel 2019 o in precedenza;
  • chi deve fare il suo primo aggiornamento in quanto, pur se abilitato da prima del 2019, non ha mai svolto un corso in precedenza;
  • chi deve fare il suo primo aggiornamento perché nel frattempo sono trascorsi 3 anni dalla propria nomina.

I corsi, anche in caso di Area Mista Elettrica – Termoidraulica, hanno tutti la solita durata (16 ore) e il solito costo (100 € + iva se soci CNA)
Chi non lo avesse fatto può iscriversi a una delle edizioni previste qui e scegliendo la data preferita tra quelle proposte.