Tempo determinato: contratti prorogati

In sede di conversione in legge del decreto Rilancio viene introdotta una particolare disposizione che prevede la proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, e di apprendistato di 1° e 3° livello, escluso pertanto quello professionalizzante, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa che ha interessato anche tali contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nell’attesa degli opportuni chiarimenti interpretativi ufficiali, si ritiene in proposito che:

  • la proroga della durata dei contratti non sia una facoltà ma un obbligo che il legislatore ha previsto in via “automatica”;
  • siano interessati solo in contratti ancora in essere alla data del 19 luglio 2020, data di entrata in vigore delle novità introdotte in sede di conversione;
  • i periodi di sospensione dell’attività a zero ore da recuperare devono essersi verificati nel corso del periodo di vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid19, indipendentemente dall’intervento degli ammortizzatori sociali, in quanto requisito non richiesto;
  • i periodi di sospensione da recuperare siano da considerare quali periodi “neutri” dei rapporti di lavoro interessati, a tutti gli effetti (es. limiti di durata dei temi determinati anche ai fini dell’obbligo della causale, ecc.).