Novità per strutture alberghiere e ricettive: il bonus affitti (ovvero il credito di imposta relativo ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per l’affitto d’azienda) è stato prorogato fino a fine anno ed esteso il credito di imposta anche ai centri termali.
In sintesi la legge di conversione ha previsto:
- aumento della percentuale del credito di imposta relativo all’affitto di azienda dal 30% al 50% per le strutture turistico-ricettive;
- nuova previsione di spettanza del credito di imposta per entrambi i contratti nel caso in cui, in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva, siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda;
- proroga del bonus fino al 31 dicembre 2020 per le imprese turistico ricettive;
- estensione del bonus alle strutture termali.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo delle locazioni versate nel periodo 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionali e termali con riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Il credito d’imposta spetta a condizione che vi sia stata una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente con l’eccezione delle strutture turistiche, termali inclusi le guide e gli accompagnatori turistici, che ne beneficiano anche senza calo di fatturato.
Va precisato che si prevede una non cumulabilità del credito in oggetto con il credito del decreto Cura Italia che, ricordiamo, prevedeva un credito di imposta per i soli immobili cat. C/1.
Queste le modalità di fruizione del credito:
- in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
- in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni
Al posto dell’utilizzo diretto si può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.