DPCM 3 novembre 2020, l’autotrasporto prosegue come prima

Dal 6 Novembre 2020 e sino al 3 Dicembre 2020, sono in vigore le nuove norme per il contenimento del coronavirus stabilite dal DPCM 3 Novembre 2020.

Il DPCM 3.11.2020 è conseguenza dell’aggravarsi della situazione epidemiologica e che divide l’Italia in 3 zone territoriali: “gialla” – ‘”arancione” – “rossa”; a ciascuna di esse corrispondono diversi livelli di chiusure delle attività e di impedimenti agli spostamenti dei cittadini, oltre che diversi obblighi per residenti, imprese, amministrazioni pubbliche e istituzioni scolastiche.
Nell’Allegato I sono riportate, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i vincoli previsti per ciascuna delle tre aree.
L’autotrasporto merci per conto di terzi POTRÀ CONTINUARE A SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ, ANCHE NELLE ZONE ROSSE, SECONDO LE PRESCRIZIONI ADOTTATE NEI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI:

  • Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa e pertanto il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo dellemerci
  • Non sono previste limitazioni per il transito delle merci e all’attività di carico-scarico delle merci

Per quanto concerne l’attività di FORMAZIONE IN PRESENZA, l’articolo 1, comma 9, LETTERA “S” del DPCM 3.11.2020, stabilisce che, su TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE:

“Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque
autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

Si rammenta che, come chiarito dal MIT, nei “corsi abilitanti”, è ricompresa l’attività formativa dedicata a CQC ed ADR.

Per ciò che concerne la SORVEGLIANZA SANITARIA E L’ISOLAMENTO FIDUCIARIO previsto genericamente a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero (DPCM 3.11.2020, art. 8), è espressamente previsto dal comma 7 dell’articolo 8 che tale disposto NON SI APPLICA:
a) ALL’EQUIPAGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
Il PERSONALE VIAGGIANTE DELLE IMPRESE DI TRASPORTO ESTERE che entra in Italia dai Paesi o territori di cui agli allegati “C”, “D”, “D”, “F” dell’allegato 20 al DPCM 3.11.2020 (Allegato II), anche se asintomatiche, HA L’OBBLIGO di REDIGERE UN’AUTODICHIARAZIONE comprovante le esigenze lavorative e comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di entrata (DPCM 3.11.2020, art.7).
Purtroppo ALLO STESSO OBBLIGO DI AUTODICHIARAZIONE SONO SOTTOPOSTI GLI AUTISTI DELLE IMPRESE ITALIANE che rientrano dai Paesi a rischio epidemiologico di cui agli elenchi C”, “D”, “D”, “F” dell’allegato 20 al DPCM 3.11.2020.

Nell’allegato III, sono riportati i PUNTI DI CONTATTO DELLE AUTORITÀ SANITARIE a cui comunicare l’ingresso in territorio italiano.

Resta confermato (DPCM 3.11.2020, art. 4) che tutte le attività debbano svolgersi nel rispetto del protocollo sulle misure per il contrasto del coronavirus sottoscritto il 24 Aprile 2020 fra Governo e Parti Sociali nonché nel rispetto dei protocolli specifici di settore.

Per le imprese del settore del TRASPORTO E DELLA LOGISTICA si fa riferimento al protocollo sottoscritto il 20 Marzo 2020 di cui allegato 14 del DPCM 3.11.2020 (Allegato VI)