Gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto: rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel quarto trimestre 2023

Sul portale online dell’ADM – Agenzia delle accise, dogane e monopoli sono stati pubblicati i documenti e il software necessari alle aziende di autotrasporto per chiedere il rimborso parziale delle accise sul gasolio consumato nel quarto trimestre del 2023.

La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale può essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2024.

In base al sito Internet di ADM l’importo rimborsabile è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

Il beneficio spetta per l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Inoltre, spetta per:

  • l’attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285.

Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.

Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di euro 250.000, indicato dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato.

Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024.