Rinnovo carta del conducente: cosa fare in caso di mancato rilascio

Le CCIAA territoriali, quali soggetti preposti al rilascio delle carte tachigrafiche, attualmente non sono in grado rilasciare le nuove carte del conducente senza arrecare danni allo stesso per carenza di adeguamento normativo nazionale e per problemi di natura tecnica per la fabbricazione delle nuove carte.

Unioncamere ha provveduto a segnalare al Ministero dell’Interno la criticità ed eccezionalità delle circostanze e ha chiesto che non ci siano addebiti agli autotrasportatori che potrebbero vedersi costretti alla “guida senza carta”.

Il Ministero dell’Interno ha accolto la sua istanza e, ha disposto una sospensione del regime sanzionatorio nei casi di “guida senza carta” per gli utenti che avessero presentato richiesta di carte sostitutive e/o di rinnovo e non fossero ancora riusciti ad ottenerle.

Nello specifico, la circolare del Ministero dell’Interno stabilisce che “al conducente che abbia EFFETTUATO LE REGISTRAZIONI MANUALI come previsto dall’articolo 35 del Regolamento n°165/2014, ed ESIBISCA RICEVUTA DELL’ISTANZA DI SOSTITUZIONE, a prescindere dal momento in cui quest’ultima sia stata presentata, non dovrà essere applicata alcuna sanzione”. Le precondizioni per ovviare a possibili sanzioni (in territorio italiano) per guida senza carta del conducente, sono l’aver effettuato le registrazioni manuali e disporre a bordo del mezzo della ricevuta della domanda di rinnovo della carta presentata presso la CCIAA di competenza.

Per evitare sanzioni in tutto il resto dell’Europa la nostra associazione, con Unatras, chiede ai ministeri competenti di intervenire presso la Commissione Europea affinché, in attesa che l’Italia completi l’iter burocratico e tecnico legato la rilascio delle nuove carte, si permetta agli autisti delle imprese italiane che svolgono trasporti internazionali, di guidare all’estero senza il rischio di subire sanzioni. Di seguito il regolamento Europeo.

REGOLAMENTO (UE) N. 165/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Articolo 35 – Carte del conducente e fogli di registrazione danneggiati

Comma 1 OMISSIS

2. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve:

a) all’inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato:

i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;

ii) i periodi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv);

b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.

Articolo 34 – Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione

5. I conducenti:

punto “a” OMISSIS

b) azionano i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:

i) OMISSIS;

ii) sotto il simbolo : «altre mansioni», vale a dire attività diverse dalla guida, secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2002/15/CE, e anche altre attività per lo stesso o per un altro datore di lavoro, all’interno o al di fuori del settore dei trasporti;

iii) sotto il simbolo : «i tempi di disponibilità», secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE;

iv) sotto il simbolo : le interruzioni di guida e i periodi di riposo.

La pronta risposta di Unioncamere e del Ministero dell’Interno non risolve però le problematiche a cui andrebbero incontro eventuali imprese che si dovessero recare all’estero senza carta del conducente in corso di validità.

I conducenti che svolgono detti servizi, non possono difatti beneficiare della soluzione transitoria individuata dal Ministero dell’interno, in quanto le autorità comunitarie di controllo esigono che la guida dei mezzi adibiti al trasporto di merci venga fatta con carte tachigrafiche valide e conformi alle ultime regolamentazioni in materia.