Autoriparazione: modifiche ai veicoli senza l’obbligo del collaudo

Con la pubblicazione in G.U. del Decreto 8 gennaio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avvenuta il 13/02/2021, viene di fatto modificato l’art. 78 del codice della strada. Le modifiche introdotte riguardano notevoli semplificazioni che porranno fine agli scandalosi tempi per il collaudo dei veicoli modificati. La nostra associazione ha più volte segnalato questa disfunzionane arrivano a stimare in oltre un anno i tempi di attesa per i suddetti collaudi.

Di seguito si riportano le principali disposizioni e le procedure applicative previste dal Decreto.

INTERVENTI ESCLUSI DAL COLLAUDO

Con l’entrata in vigore del Decreto infatti non sarà più necessaria la visita e prova presso gli uffici della motorizzazione civile per i seguenti interventi:

  1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
  2. Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;
  3. Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida;
  4. Installazione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili: Pomello al volante; Centralina comandi servizi; Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria; Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.); Specchio retrovisore grandangolare interno; Specchio retrovisore aggiuntivo esterno.

ACCREDITAMENTO DELL’OFFICINA ESECUTRICE

L’autofficina qualificata secondo la 122/92 potrà effettuare l’intervento a condizione che si sia precedentemente accreditata presso l’ufficio della MCTC. La richiesta di accreditamento avviene con la sottoscrizione di un modulo scaricabile qui e la contestuale vidimazione del registro per le annotazioni degli interventi.

L’accreditamento dell’officina si finalizza con l’ottenimento di un codice identificativo meccanografico a 6 caratteri alfanumerici rilasciato dalla motorizzazione civile di competenza.

CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALL’AUTOFFICINA

L’officina che effettua il lavoro rilascia al cliente una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte tramite utilizzo di modulistica scaricabile qui.

Sul registro precedentemente vidimato l’officina annota le caratteristiche del lavoro svolto indicando i seguenti dati:

  • numero di targa e telaio;
  • nominativo dell’intestatario;
  • tipo di modifica e data dell’intervento;

AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Entro 30 gg. dal completamento dell’intervento, il proprietario del veicolo deve presentare alla MCTC o presso un’agenzia di pratiche auto la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione.

Alla domanda redatta su apposito modello TT2119 deve essere allegata la seguente documentazione:

  • ricevute di versamento dei diritti 10,20€ + 16€ con appositi bollettini,
  • attestazione lavori redatta dall’officina accreditata;
  • certificazione di origine dei componenti installati;
  • certificato di conformità (ove previsto).

Nonostante le procedure suddette però, abbiamo rilevato alcuni dubbi e questioni che abbiamo già posto per competenza alla Motorizzazione civile di Firenze ed alla CCIAA. Le osservazioni riguardano i tempi e i modi di presentazione delle domande, la necessità di depositare la firma in motorizzazione, i requisiti abilitativi per lo svolgimento di tali attività.