Obblighi di pubblicità per le aziende che ricevono contributi pubblici

Segnalazione sul proprio sito entro il 30 giugno

La legge per il mercato e la concorrenza (L n.124/2017) ha previsto l’introduzione di precisi obblighi di pubblicità (trasperenza) per tutte le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e i vantaggi economici di qualunque genere erogati alle imprese dalla pubblica amministrazione.

Tutti i soggetti che hanno ricevuto nell’anno 2020 i benefici di cui sopra di importo complessivo superiore a 10.000,00 euro devono renderli “trasparenti”, cioè pubblicarli.

Le modalità di pubblicità variano a seconda che i soggetti interessati redigano il bilancio “esteso” rispetto alle altre imprese e/o associazioni/fondazioni/ONLUS.
I primi lo rendono pubblico inserendo le informazioni nella nota integrativa, mentre tutte le altre imprese (microimprese, società che redigono il bilancio in forma abbreviata, società di persone, ditte individuali, associazioni, fondazioni e ONLUS) dovranno farlo entro il 30 giugno attraverso l’inserimento nel proprio Sito internet o nel sito delle Associazione di Categoria di appartenenza.

A tal proposito CNA Firenze, a seguito di richiesta da parte delle imprese sprovviste di un sito internet, pubblicherà in uno spazio dedicato del proprio sito internet, i dati dei benefici pubblici dalle stesse ricevuti e soggetti all’obbligo di trasparenza.

Il servizio di pubblicazione sarà totalmente gratuito e rivolto esclusivamente ai propri associati in regola con il pagamento delle quote associative.   I soci che si avvalgono già dei serizi della nostra associazione sono già stati contattati (o lo saranno a breve) dal proprio ufficio di riferimento. Tutti gli altri potranno compilare l’apposito modulo in allegato e rispedirlo insieme alla fotocopia di un documento di identità a: marketing@firenze.cna.it

Il termine di pubblicazione sui propri siti internet o i siti dell’Associazione di Categoria di appartenenza, è il 30/06 dell’anno successivo a quello di ricezione.

In caso di inosservanza di tali obblighi  è prevista:
– l’applicazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000,00 euro;
– la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Con la conseguenza che decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione ed al pagamento della sanzione amministrativa, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.