Stop all’invio del protocollo anticontagio in Regione

La Regione Toscana, accogliendo nostre proposte, ha emanato due ordinanze che semplificano l’attività lavorativa delle imprese..

La prima (la n° 62, scaricabile qui) revoca l’ordinanza 48/2020, allineando le Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, di pulizia, disinfezione e sanificazione di ambienti e impianti di areazione a quanto disposto a livello nazionale

Cessa così l’obbligo di trasmissione alla Regione Toscana dei Protocolli anti contagio, previsti dall’ordinanza 48/2020, pur permanendo l’obbligo di rispettare il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio e parti sociali il 24 aprile 2020.

E’ sempre comunque necessario per  le aziende con lavoratori addetti o soci predisporre un “protocollo di sicurezza anti contagio”, come quello che abbiamo a suo tempo inviato,  scaricabile qui, che può essere completato, firmato e personalizzato. Questo protocollo, inoltre, può essere allegato al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): a questo proposito si ricorda che nell’attività di controllo può essere richiesta anche la documentazione relativa agli obblighi del Decreto Legislativo 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La nostra agenzia Ambiente Impresa è a disposizione per tutte le verifiche sui documenti e sui relativi eventuali aggiornamenti; potete contattarla inviando una mail a areatecnica@ambienteimpresa.net.


Per agevolare l’adozione delle misure anti contagio abbiamo predisposto una check list di autovalutazione scaricabile qui che potrete compilare, dopo aver messo in atto le disposizioni in essa contenute, ed allegare al protocollo di cui sopra.

Ricordiamo che per ogni settore di attività sono ora completamente recepite le linee guida condivise dalla Conferenza Stato-Regioni consultabili qui.

Infine, abbiamo predisposto una scheda di registrazione delle pulizie effettuate negli ambienti di lavoro (scaricabile qui) e vi ricordiamo di seguire le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti:

  1. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutturenon sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento
  2. Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2
  3. Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi
  4. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazionealla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2
  5. Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionellanegli impianti idrici di strutture turistico recettive, e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzati durante la pandemia COVID-19

Altra novità per gli esercizi commerciali in cui cessa l’obbligo di fare entrare un cliente alla volta in caso di superficie inferiore a 40 metri quadri. Occorre sempre prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo da evitare assembramenti e assicurare cheall’interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro.

A parte le novità sopra indicate, tutto resta invariato e occorrerà continuare a seguire le procedure e regole fino ad oggi adottate.

La seconda ordinanza è la n. 63 (scaricabile qui) che:

  1. stabilisce che i corsi di formazione sia professionale sia per la sicurezza sul lavoro tenuti dai soggetti elencati dall’allegato 5 dell’ordinanza 60 possono avvenire completamente in presenza;
  2. definisce le linee di indirizzo per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, quindi mercati e, rispetto alla ordinanza precedente, anche fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario (fermo restando che le aree pubbliche di svolgimento potranno comunque essere soggette alla regolamentazione dei singoli comuni) con:
  • obbligo del distanziamento interpersonale, sia tra gli addetti alla vendita di uno stesso banco che tra venditore e cliente, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette aldistanziamento interpersonale;
  • obbligo per gli operatori di indossare sempre la mascherina;
  • obbligo di organizzare l’area in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  • obbligo di fornire informazioni ai clienti per garantire il distanziamento di coloro che sono in attesa diessere serviti;
  • obbligo di posizionare nei pressi della postazione di vendita dispenser con gel disinfettante ad attivitàvirucida per detergere le mani e/o guanti monouso;
  • obbligo di avere rapporti di vendita soltanto con clienti che indossano la mascherina protettiva checopre naso e bocca;
  • invito a utilizzare accorgimenti finalizzati a consentire che le operazioni di acquisto ai banchi si svolgano frontalmente, in modo che sui rimanenti lati del posteggio non si creino assembramenti; 
  • obbligo di pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature usate prima che siano posti in vendita;
  • la somministrazione di alimenti e bevande e il consumo sul posto possono essere effettuati dagli operatori abilitati ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale toscana n. 62 del 23 novembre 2018 (Codice del commercio) solo in presenza delle condizioni stabilite dall’Allegato 1 all’Ordinanza del Presidente n. 60 del 27 maggio 2020;
  • raccomandato il posizionamento di pannelli di separazione tra lavoratori edutenza, sui banchi e alla cassa;
  • raccomandato il posizionamento di raccoglitori per i rifiuti;
  • favorire sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POSportatile, si utilizzeranno sistemi per evitare contatti diretti e l’operatore provvede alla disinfezionedelle mani e del POS al termine dell’operazione;
  • al termine dell’attività di vendita, la merce dovrà essere riposta nel mezzo di trasporto seguendoadeguate precauzioni igieniche, fatto salvo per i prodotti di tipo alimentare, per i quali valgono lespecifiche disposizioni;
  • l’accesso all’area del mercato è consentito solo a chi indossa mascherina che copra naso e bocca;
  • il cliente potrà toccare la merce solo dopo aver indossato guanti usa e getta, o aver obbligatoriamente utilizzato il gel disinfettante ad attività virucida prima e dopo aver toccato lamerce esposta. I guanti dovranno essere gettati negli appositi raccoglitori. L’uso dei guanti è obbligatorio per l’acquisto di alimenti e bevande e di abbigliamento.