In modo del tutto inaspettato e, aggiungiamo, avventato, giovedì scorso, 11 novembre, è stato pubblicato in G.U. il D.L. 157/2021 recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.
A fronte di presunte truffe per un valore di circa 950 milioni di euro denunciate dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il Governo ha deciso di intervenire a gamba tesa cambiando, a partita in corso, le regole del gioco in materia di cessione del credito e sconto in fattura relativi ai bonus minori (facciate, ecobonus, bonus ristrutturazioni) e, anche se in misura meno impattante, al superbonus 110%.
E, naturalmente, questo ha scatenato il caos e bloccato letteralmente l’attività delle imprese edili e impiantiste chiamate a realizzare gli interventi in questione.
Il Decreto in questione ha infatti previsto l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese sostenute (finora richiesti solo in caso del 110%) anche per sconto in fattura e cessione del credito delle detrazioni fiscali riconosciute dai così detti “bonus minori” (ecobonus 65 e 50%, bonus ristrutturazione 50%, bonus facciate 90% ecc).
Il Decreto ha inoltre introdotto l’obbligo di apposizione del visto di conformità nei casi (a dire il vero marginali) in cui il superbonus 110% venga utilizzato direttamente dal beneficiario, senza cioè ricorso a cessione o sconto in fattura.
Le nuove regole sono in vigore da venerdì scorso e valgono anche per gli interventi già effettuati (o in corso di realizzazione) per i quali, pur essendo stata già emessa fattura, non è però ancora stata fatta comunicazione all’Agenzia delle Entrate sull’apposita piattaforma digitale.
L’effetto pratico della loro introduzione è che, ad oggi non è più possibile trasmettere all’AE la comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in mancanza del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e senza l’attestazione di congruità dei costi rilasciata da un tecnico abilitato.
Se prevenire abusi e un uso distorto degli incentivi a disposizione del settore casa è indispensabile per tutelare contribuenti e imprese che operano con correttezza, l’urgenza dell’intervento, concretizzatasi nel decreto-legge “antifrode” ha di fatto bloccato l’utilizzo delle detrazioni e delle cessioni dei crediti per lavori edilizi. Meglio sarebbe stato intervenire con un emendamento in legge di bilancio che avrebbe concesso più respiro a tutti gli attori in campo
Assolutamente incomprensibile è poi l’obbligo di asseverazioneper tutti gli interventi senza nessun limite di spesa: la sostituzione di una semplice caldaia o anche solo di una finestra, per poter beneficiare dello sconto in fattura, determina l’obbligo di sostenere la spesa dell’asseverazione, con la conseguenza che il nuovo onere rischierà di superare l’importo del beneficio fiscale.
Peraltro, l’inserimento dell’obbligo di asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico abilitato necessita di immediati chiarimenti: chi e come dovrà rilasciare la prevista asseverazione e quali contenuti deve avere?
Di fatto, in conseguenza dell’immediata entrata in vigore delle nuove regole, e dell’assoluta incertezza che ne è conseguita, si è verificato una vera e propria paralisi.
I livelli nazionali di CNA si sono immediatamente attivaticon l’Agenzia delle Entrate chiedendo che per la congruità dei costi delle detrazioni per lavori diversi dal 110%, venga chiarito che si possa fare riferimento ai listini DEI (https://www.computiincloud.it/prezzari) e che vengano esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina di tutti i casi in cui, alla data dell’11 novembre, sia già stato fatto un preventivo, emessa fattura ed effettuato pagamento ma non ancora trasmesso il modello di opzione.
In tali casi, per CNA, occorre fare riferimento alle disposizioni generali previste dall’articolo 3, comma 2 dello Statuto Del Contribuente (legge 212/2000) in base alle quali le nuove disposizioni entrerebbero in vigore 60 giorni dopo la loro introduzione. Si tratta infatti di nuovi adempimenti (asseverazione della congruità dei costi e visto di conformità) che non possono essere imposti prima che sia trascorso tale termine.
Inoltre, in tema di asseverazioni CNA ha chiesto immediati chiarimenti sui soggetti che possono renderle e su quale debba essere il contenuto dell’asseverazione.