Memorizzazione e trasmissione telematica obbligatoria dei corrispettivi

DIl DL 119/2018 (collegato alla legge di Bilancio 2019) ha introdotto la memorizzazione e trasmissione telematica obbligatoria dei corrispettivi giornalieri;

Dal 01.07.2019 parte il primo step

In particolare tale obbligo decorre dal 01.07.2019 per i soggetti IVA che hanno avuto, nell’anno precedente al 2019, un volume d’affari “complessivo” superiore a 400.000 euro, e dal 01/01/2020 per tutta la restante parte dei soggetti che comunque svolgono operazioni di cui all’art.22 del DPR 633/1972.

Quanto sopra riportato è stato ribadito e precisato nel recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18/04/2019 che è andato a modificare il provvedimento del 28/10/2016 adeguandolo alla nuova previsione normativa di obbligatorietà della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il nuovo obbligo riguarderà anche coloro che certificano solo in parte la loro attività con i corrispettivi (ad es. idraulici, elettricisti ecc…).

Parrebbe inoltre che la trasmissione dei corrispettivi debba essere giornaliera, ma su questo attendiamo conferme.

L’intervento di Cna sulla trasmissione dei corrispettivi giornalieri

CNA, congiuntamente a RETE Imprese Italia, ha sottolineato al Governo, sia con l’invio di una lettera indirizzata al Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze che con la partecipazione alla consultazione pubblica sul portale del MEF, la necessità di prorogare l’entrata in vigore della trasmissione telematica dei corrispettivi di un anno.

Inoltre CNA ha anche sottolineato l’importanza che i decreti di attuazione, al momento ancora in corso di emanazione, prevedano:

  • l’esclusione di tutte le operazioni elencate nell’articolo 2 D.P.R. n. 696/96, con la precisazione che per le stesse venga mantenuto l’attuale esonero dall’obbligo di certificazione mediante ricevute o scontrini fiscali;
  • l’esenzione dei soggetti che applicano il regime forfetario, di cui alla legge n. 190/2014, poiché tali contribuenti, non addebitando l’IVA sulle cessioni o prestazioni eseguite, presentano profili di rischio nulli sul versante di tale imposta;
  • l’esonero per coloro che attualmente certificano i corrispettivi mediante ricevuta fiscale e che operano presso l’abitazione del cliente o in forma ambulante;
  • nel caso di attività svolte in forma ambulante o presso l’abitazione dei clienti, individuino le zone prive di connessione internet ai fini dell’esonero dalla trasmissione telematica, con riferimento alla sede legale o amministrativa del cliente presso cui è svolta l’attività.