Coronavirus, le misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese

Il 2 marzo 2020 sono entrate in vigore le misure del Decreto legge sulle misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese resesi necessarie per il diffondersi del Coronavirus.


Ecco i punti principali che possono riguardarvi, ricordandovi che il Decreto ha 60 giorni di tempo per essere convertito in legge e/o emendato (dunque, modificato), fermo restando che i suoi effetti sono già validi.


1) Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti
I termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (esempio CU, comunicazioni degli oneri da parte di assicurazioni, studi medici, ecc.) sono prorogati su tutto il territporio nazionale al 31 marzo 2020. In questo modo, i professionisti e gli operatori economici operanti su tutto il territorio nazionale avranno più tempo per raccogliere e trasmettere questo tipo di dati.


2) Settore Turismo
Per strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator è sospeso dal 2 marzo e fino al 30 aprile il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle ritenute fiscali. Dovranno essere pagati, senza interessi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.


Chi non ha potuto viaggiare da e per la “zona rossa” o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del Coronavirus disposte dalle autorità italiane o straniere ha diritto a forme di compensazione. Per esempio il diritto di recesso: l’organizzatore ha però la facoltà di rimborsare, offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore e di emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

3) Smart work
Fino al 31 luglio 2020, dunque per la durata dello stato di emergenza, i datori di lavoro di tutta Italia possono applicare ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla norma, le modalità del lavoro agile.

4) Ammortizzatori sociali
Come già comunicato, le parti sociali dell’artigianato e i sindacati dei lavoratori hanno sottoscritto un accordo interconfederale che ha introdotto sull’intero territorio nazionale, tramite il Fondo bilaterale, uno specifico intervento di ammortizzatore sociale di ulteriori 20 settimane connesse alle sospensioni delle attività aziendali determinate dal Coronavirus.


–> –> Qualora le vostre aziende riscontrino contrazioni dell’attività produttiva generate da tale evento, vi vogliamo ricordare la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali specifici per il vostro settore. A tale scopo abbiamo istituito un apposito indirizzo di posta elettronica (ammortizzatorisociali@firenze.cna.it) a cui poter inviare richieste di approfondimenti così da poter individuare, insieme ai nostri consulenti, il miglior percorso per oltrepassare il periodo di difficoltà.
Gli ammortizzatori sociali, infatti, sono disponibili, in forme diverse, per quasi ogni tipologia d’impresa. Per un non addetto ai lavori, però, può essere difficile orientarsi in questa materia: la email che abbiamo creato, nonché tutti i nostri uffici, sono a disposizione per aiutarvi in tal senso. <— <—

5) Dichiarazione modello 730
Entrano in vigore con anticipo di un anno le nuove scadenze  fiscali (già previste dal decreto fiscale 124/2019).

I lavoratori dipendenti e assimilitati potranno dunque presentare il modello 730 entro il 30 settembre 2020:

  •  al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;
  • ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.

I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, devono concludere il loro lavoro entro:

  • il 15 giugno , per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 20 giugno;
  • il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  • il 15 settembre , per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  • il 30 settembre, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Conseguentemente, i sostituti di imposta tratterranno le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il  prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.

Analogamente, il rimborso delle somme a credito sarà effettuato con la prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.


Gli enti previdenziali provvederanno ai conguagli a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione.

6) Cosap Comune di Firenze

Sospensione per tutte le attività del Comune di Firenze del pagamento della prima rata Cosap per tavolini e dehors la cui scadenza è prevista per il prossimo 16 marzo.