L’articolo 37 del Decreto Semplificazioni ha introdotto novità in merito alla comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese, sia per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria e individuali, sia per quanto riguarda professionisti e revisori legali.
Le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare il domicilio digitale al Registro delle imprese al momento dell’iscrizione;
Le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali, già iscritte al Registro Imprese, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, devono provvedere a farlo entro l’ 1/10/2020.
Sono state introdotte pesanti sanzioni a carico di coloro che non adempiono in merito alla comunicazione del domicilio digitale al Registro Imprese.
L’obbligo è esteso anche ai professionisti iscritti in albi ed elenchi. In questo caso la comunicazione deve essere fatta al proprio ordine o collegio.