Dichiarazioni d’intento: novità dal 1 gennaio 2020

Il decreto crescita ha apportato delle modifiche in materia di dichiarazioni d’intento che entreranno in vigore il 1 gennaio 2020 (art. 12 septies D.L. 34/2019).

Sono stati eliminati i seguenti obblighi:

  • obbligo di numerazione progressiva delle dichiarazioni d’intento, di annotazione negli appositi registri e di conservazione, sia per gli esportatori abituali che per i loro fornitori/prestatori;
  • viene abolito per i fornitori degli esportatori abituali, l’obbligo di esporre i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale;
  • gli esportatori abituali non avranno più l’obbligo di consegnare al proprio fornitore o in dogana la copia della dichiarazione di intento e la ricevuta telematica di trasmissione della stessa, fermo restando l’obbligo di effettuare l’invio di tali dichiarazioni.

Rimane comunque l’obbligo di informare il proprio fornitore/prestatore della volontà di effettuare acquisti senza applicazione dell’iva e il fornitore a tal fine deve sempre eseguire il riscontro dell’avvenuta presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate prima di fatturare.

La novità più significativa però è che l’esportatore abituale dovrà fornire con qualsiasi mezzo (in attesa di chiarimenti si ritengono corrette mail, pec ecc.) il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione di intento che il fornitore dovrà annotare sulla fattura emessa (in luogo degli estremi della dichiarazione); a questo proposito per non cambiare le abitudini consuete si consiglia di inviare la copia della ricevuta telematica di trasmissione evitando casomai l’invio della copia della dichiarazione.

Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio ufficio di riferimento.