Comunicazione obbligatoria lavoratori autonomi occasionali

Prime indicazioni Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 del 2022, specifica le modalità con cui è possibile adempiere all’obbligo di comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale introdotto dal decreto fisco lavoro.

L’obbligo è in vigore dal 21 dicembre dello scorso anno e riguarda sia i rapporti di nuova instaurazione che quelli già in essere e ancora perduranti. I termini entro cui procedere cambiano a seconda che si tratti di nuova stipula o di prosecuzione di contratto.
Con la nota protocollo n. 29 dell’11 gennaio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene a dettare le istruzioni operative per i datori di lavoro che devono ottemperare all’obbligo, introdotto a partire dal 21 dicembre 2021, di comunicazione preventiva dell’impiego di lavoratori autonomi occasionali. (vedi qui nostra comunicazione del 23.12.2021)

La legge prevede l’obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. In caso di violazione degli obblighi si applica una sanzione amministrativa, non diffidabile, che va da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Ambito di applicazione
La disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.
Restano dunque esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

  • le collaborazioni coordinate e continuative ex art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015;
  • i rapporti instaurati ex 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017);
  • le professioni intellettuali;
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi.

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022.

Termini e scadenze
Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione deve essere effettuata entro il 18 gennaio 2022.
Per i rapporti avviati a partire dal 12 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Modalità di comunicazione
La comunicazione deve essere effettuata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio in base al luogo dove si svolge la prestazione, mediante SMS o posta elettronica, come già previsto per i rapporti di lavoro intermittente.
Nelle more dell’aggiornamento delle procedure, la comunicazione deve essere effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Trattandosi di un indirizzo di posta ordinaria i committenti devono conservare e esibire una copia della comunicazione.


La mail dovrà contenere:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.


Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.