Con l’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 159 del 31 ottobre 2025, noto come “DL Sicurezza Lavoro”, sono state introdotte importanti novità in merito all’obbligo, per gli amministratori di società, di comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale (PEC).
Di seguito riportiamo le principali modifiche previste dalla nuova normativa.
Chi è obbligato a comunicare la PEC
L’obbligo riguarda solo chi ricopre ruoli apicali nelle società: l’amministratore unico, oppure l’amministratore delegato, o, in sua assenza, il Presidente del Consiglio di amministrazione.
Conivolge dunque le sole società di capitale, società consortili e cooperative, escludendo società di persone e soggetti che all’interno della società ricoprono cariche diverse (consiglieri, presidenti di comitati, ecc.).
Una PEC diversa da quella dell’impresa
Il decreto chiarisce che la PEC dell’amministratore non può coincidere con quella della società: ogni soggetto obbligato dovrà quindi indicare un domicilio digitale personale e distinto da quello aziendale.
Un obbligato che ha più società può comunicare la stessa PEC per tutte le società che presiede.
Scadenze e inadempienza
Le imprese già iscritte al Registro delle Imprese prima del 1° gennaio 2025 dovranno comunicare il domicilio digitale dei soggetti obbligati entro il 31 dicembre 2025. Per le nuove nomine, la comunicazione dovrà invece avvenire al momento del conferimento o del rinnovo dell’incarico. In caso di inadempimento è applicabile la sanzione da € 206,00 a € 2.064,00
Spese
La presentazione della sola comunicazione della Pec al Registro Imprese è esente da bollo e da diritti di segreteria.
Se invece vengono comunicati Pec ed altri adempimenti (es. nomina o rinnovo cda, ecc.) occorrerà pagare i bolli e i diritti connessi a quest’ultima pratica.
Eventuali ulteriori modifiche
Ricordiamo che il Decreto Legge dovrà essere convertito in legge entro il 30 Dicembre 2025, con la possibilità di subire variazioni.
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