Credito d’imposta energia e gas naturale 1° e 2° trimestre 2023

La legge Finanziaria 2023 per fornire un sollievo alle conseguenze dei rincari delle forniture ha prorogato a favore delle imprese i crediti d’imposta per l’energia elettrica e il gas

In particolare, per il 1 trimestre 2023 viene riconosciuto:
• un credito d’imposta per le imprese energivore, nella misura del 45% (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di primo trimestre 2023;
• un credito d’imposta per imprese non energivore e dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, nella misura del 35% (in luogo del 30 per cento) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
• un credito d’imposta per imprese gasivore, misura pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
• un credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

I crediti d’imposta spettano al verificarsi delle condizioni di accesso già previste per i crediti riconosciuti per il 2022. Nello specifico:
• per i crediti relativi al gas naturale occorre che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al quarto trimestre 2019;
• per i crediti relativi all’energia elettrica occorre che il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media dell’impresa, riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del prezzo medio riferito al quarto trimestre 2019.

Come per i crediti d’imposta relativi al 2022, per le imprese non energivore e non gasivore, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, sarà il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, ad inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha stabilito con propria delibera i termini entro cui i fornitori devono comunicare alle imprese (non energivore e non gasivore) che ne hanno fatto richiesta, Il termine fissato da Arera per la comunicazione dei dati all’impresa è il 30 maggio 2023 (cioè entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta). Il fornitore dovrà, pertanto, inviare una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica nonché l’ammontare del credito di imposta spettante per il primo trimestre dell’anno 2023 per i punti di prelievo e riconsegna da questa contrattualizzati nei citati trimestri.

La richiesta dei dati da parte delle imprese e la comunicazione del fornitore dovrà avvenire per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore.

Per la richiesta sono stati predisposti dei fac simile in download al piede di questa comunicazione.

Nel caso in cui i fornitori siano diversi dal 2019 ad oggi, per la determinazione del credito spettante (che prevede calcoli molto complessi e articolati) abbiamo stretto una convenzione con ALI ENERGIA che effettuerà il servizio. Per info sul servizio: enrico.villa@alienergia.com– 39 3668766560.

Si evidenzia inoltre che l’articolo 4 del Decreto Legge n.34/2023 c.d “Decreto Bollette” ha prorogato, seppure abbassandone le percentuali (sono più che dimezzate), anche per il secondo trimestre 2023 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale già concessi nel 2022 e nel primo trimestre 2023.

In particolare, fino al 30 giugno 2023 sono confermati:

  • il credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20% (in luogo del 45%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
  • il credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10% (in luogo del 35%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
  •  il credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20% (in luogo del 45%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • il credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 20% (in luogo del 45%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023 per usi diversi dal termoelettrico.

Con la promessa di tenervi aggiornati, un caro saluto,

Eridania Sani

Area servizi tributari CNA Firenze Metropolitana

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