Riduzione pedaggi autostradali 2022: domande dal 5 giugno

Dal 5 giugno 2023 gli autotrasportatori potranno presentare le nuove domande per la richiesta del contributo per la riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, fino ad un massimo del 13%.

Per inviare la domanda
Sul sito internet dell’Albo autotrasporto sarà disponibile l’applicativo informatico PEDAGGI finalizzato alla prenotazione della domanda ed espletamento della relativa procedura per il conseguimento della riduzione dei pedaggi autostradali, che si articola in due fasi

  • fase 1 – prenotazione della domanda dalle ore 9:00 del 5 giugno 2023 e fino alle ore 14:00 del 11 giugno 2023,
  • fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda dalle ore 9:00 del 26 giugno 2023 e fino alle ore 14:00 del 21 luglio 2023.

Ė possibile l’accesso alla fase 2 esclusivamente ai soggetti che hanno esperito la fase 1.


Soggetti beneficiari
Le riduzioni dei pedaggi autostradali possono essere richieste da soggetti che, alla data del 31 dicembre 2021 ovvero nel corso dell’anno 2022:

  • quali imprese che risultavano iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi;
  • quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni,
  • quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo I, sezione II e II-bis del codice civile, aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, risultavano iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori;
  • quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione europea risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009;
  • quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all’art. 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
  • quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione europea, esercitavano l’attività di autotrasporto in conto proprio.

Calcolo riduzione dei costi
La riduzione è commisurata al valore delle fatture ricevute da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi nell’anno, relative ai soli pedaggi autostradali.
Si ha diritto al rimborso purché il totale delle fatture ricevute nell’anno e relative ai soli pedaggi autostradali ammonti almeno a euro 200.000,00.

La riduzione è calcolata:

  • in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo,
  • sulla base della classe ecologica (Euro) del veicolo
  • e della relativa percentuale di riduzione

Approfondimento: Delibera Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell’anno 2022.