Costruzioni e Coronavirus: come comportarsi

Nelle ultime ore molti edili ci stanno contattando ponendoci domande legittime, generate dalla situazione di emergenza che stiamo vivendo e dal clima di incertezza generale in cui tutti noi cerchiamo di muoverci. Domande a cui cerchiamo di rispondere qui di seguito, ben sapendo che molto probabilmente le cose potrebbero mutare rapidamente in conseguenza di ulteriori decreti e provvedimenti su cui, al momento, non possiamo fare previsioni.

Cantieri: sì o no?

Il Governo ha aggiornato la sezione del sito www.interno.gov.it/it/speciali/coronavirus in cui ha pubblicato le Faq relative al Decreto #IoRestoaCasa, fornendo così una risposta ufficiale ed inequivocabile ad alcune delle domande più frequenti sulle misure adottate nelle ultime settimane tra cui, ad esempio, quella relativa alla necessità di chiudere o meno i cantieri.        

Sul sito, che suggeriamo comunque di monitorare costantemente per avere sempre aggiornato il quadro della situazione, si legge che:

I cantieri edili rimangono aperti?

Sì. Il DPCM 11 marzo 2020, così come i precedenti, non ha disposto la chiusura dei cantieri. Non esiste, pertanto, alcuna limitazione alle attività lavorative che si svolgono nei cantieri. Le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale.

Al riguardo, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate. I lavoratori impiegati nei cantieri, non potendo usufruire, per ovvie ragioni, del lavoro agile, quale modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa, sono sempre autorizzati allo spostamento dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere e viceversa, anche quando la sede di cantiere sia situata presso una regione diversa da quella di residenza/domicilio.A questo ultimo proposito, si evidenzia che le disposizioni di cui al DPCM 9 marzo 2020 hanno reso inefficace ogni diversa disposizione, contenuta anche in provvedimenti contingibili ed urgenti, che impediva lo spostamento dei dipendenti dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere, ai fini della c.d. quarantena. Ciò posto, nell’ipotesi in cui un lavoratore impiegato in un cantiere, rientrato nel luogo di propria residenza/domicilio per la fruizione di un periodo di congedo o riposo, decida di non tornare presso la sede di cantiere senza che sussista alcun impedimento di carattere sanitario, debitamente certificato, tale decisione dovrà considerarsi quale autonoma scelta del lavoratore che, seppur dettata da comprensibile preoccupazione per il pericolo di contagio, sarà valutata dall’impresa appaltatrice alla luce delle disposizioni contrattuali”  

Quanti passeggeri possono viaggiare in automobile?

Si può andare in due in moto?

Anche in questo caso il Governo chiarisce che “Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi”.
Aggiungiamo noi che, laddove non sia possibile garantire la distanza di sicurezza di un metro (il conducente davanti, l’altro passeggero sul sedile posteriore, lato opposto al conducente) non resta che far utilizzare più di un mezzo o utilizzare le mascherine.


CNA è in grado di aiutare a trovare mascherine da distribuire ai nostri dipendenti?

All’indomani della sottoscrizione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo (scaricabile qui), molti di voi ci hanno sottoposto questa domanda. Fermo restando che l’utilizzo di DPI è richiesto laddove non sia possibile rispettare la distanza di interpersonale di un metro (che è e rimane la principale misura di contenimento che il datore di lavoro deve adottare per garantire la protezione dei propri dipendenti), la questione è all’attenzione generale di CNA ma, come potete capire, al momento non abbiamo risposte, anche perché laddove si trovassero nuove forniture, quasi certamente i lotti verrebbero destinati prioritariamente al personale medico ed infermieristico.

Come regolarsi qualora l’azienda non riesca a reperire i dispositivi di protezione da distribuire al proprio personale nei cantieri: dobbiamo chiuderli?

La risposta, anche in questo caso, è che la misura da garantire è il rispetto della distanza interpersonale. Non vi è quindi l’obbligo di dotare di mascherine i propri dipendenti a prescindere, ma solo se non si è in grado di garantire che lavorino a distanza di almeno 1 metro l’uno dall’altro (o da altri soggetti che sul cantiere gravitano). Va da sé, e di questo ci rendiamo perfettamente conto, che in alcune circostanze non è o non sarà possibile farlo e, vista la difficoltà a reperire tali dispositivi sul mercato e dunque l’impossibilità a garantire l’adozione delle misure atte a contrastare e contenere la diffusione del virus, la conseguenza non può che essere quella di sospendere l’attività. 

A tal proposito, nella speranza che ne facciate un uso limitatissimo, abbiamo ritenuto utile predisporre un fac -simile di lettera (scaricabile qui) da utilizzare, nel caso di lavori in corso commissionati da un soggetto privato, per comunicare subito l’intenzione di sospendere i lavori. La lettera dovrà essere indirizzata alla direzione lavori e al committente ed eventualmente al subappaltatore/i chiedendone l’annotazione sul diario dei lavori o documento assimilabile, ove esistente.

Nel caso di subappalto la comunicazione di sospensione dei lavori deve essere effettuata dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore e, per conoscenza, alla direzione dei lavori e al committente.

È a vostra disposizione anche un fac –simile di lettera per la conseguente comunicazione da far pervenire al Comune in cui ha sede il cantiere sospeso (scaricabile qui).