Patente a punti: cosa dice il Decreto PNRR?

Il 2 marzo scorso è stato pubblicato in G.U. il Decreto-Legge n. 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che, all’articolo 29 comma 19, prevede l’introduzione, a partire dal 1° ottobre 2024, della cd. “Patente a punti”.

La novità coinvolgerà imprese e lavoratori autonomi che, per operare in cantieri temporanei e mobili (ossia “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del D.Lgs. 81/08”), dovranno appunto possedere la “patente a punti” digitale, rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Lo schema del nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi contenuto nel Decreto, potrebbe essere oggetto di modifiche in fase di conversione in Legge, a seguito delle accese discussioni in corso al tavolo tecnico istituito dal Ministero del Lavoro e che vede la partecipazione di CNA insieme alle altre associazioni di categoria e ai rappresentanti sindacali dei lavoratori.

Nell’attesa, e limitandoci per ora a quanto previsto dal DL 19/24, proviamo a fornire una sintesi delle principali caratteristiche del nuovo meccanismo. 

Ambito settoriale

La “patente a punti” troverà inizialmente applicazione per imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili, ma è prevista una possibile estensione ad altri ambiti di attività individuati da un decreto ministeriale da adottare in base a quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle Parti sociali.

Chi è escluso

Le imprese che possiedono l’attestato di qualificazione SOA sono esentate dal possesso della patente a punti.

Quali requisiti per ottenerla?

Per ottenere la patente imprese e lavoratori autonomi devono possedere precisi requisiti ovvero: essere iscritti alla Camera di Commercio, essere in regola con la formazione sulla sicurezza, possedere un DURC valido, il Documento di Valutazione dei Rischi e il DURF.

Rilascio digitale

La patente digitale sarà rilasciata dall’INL e le informazioni sui punti saranno registrate in un’apposita Sezione del “portale nazionale del sommerso”. I dettagli su come ottenerla saranno definiti in un successivo decreto.

Crediti iniziali e decurtazioni

La patente parte con 30 crediti. I crediti iniziali possono essere ridotti per violazioni (es. quelle dell’allegato I e XI del D. Lgs. 81/08, ecc.) o infortuni a seconda della gravità delle inadempienze, fino ad un massimo di 20 crediti per l’infortunio mortale di un lavoratore. Non si potrà operare in caso di un numero di crediti inferiore a 15.

Recupero crediti

Si possono recuperare fino a 15 crediti seguendo dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza. Dopo due anni senza violazioni, si guadagna 1 credito annuo (max 10 crediti). Le imprese che adottano modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (MOG 231) ottengono 5 crediti extra.

Obblighi del committente /responsabile dei lavori

Chi commissiona i lavori deve verificare che le imprese o i lavoratori autonomi abbiano la patente a punti o, se esenti, l’attestato SOA.

Trasmissione di documenti

Prima di iniziare i lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il committente/responsabile dei lavori deve trasmettere all’amministrazione una dichiarazione che attesti la verifica del possesso della patente a punti.

Questo è quanto è dato sapere, oggi, a proposito del nuovo meccanismo. Ma, come detto, per il quadro completo e certo, occorrerà attendere l’esito del processo di conversione in Legge del Decreto. 

Resta comunque il fatto che, se incrementare il livello di sicurezza nei cantieri è la priorità assoluta anche per CNA, l’introduzione di uno strumento come la patente a crediti non sembra essere in grado di garantire il raggiungimento di tale risultato, così come l’esonero per le imprese con certificazione SOA appare incomprensibile e fonte di una ingiustificata discriminazione sotto il profilo della concorrenza. 

La strada da seguire dovrebbe semmai essere quella di mettere finalmente mano al processo di qualificazione delle imprese attraverso l’adozione di una legge sull’accesso alla professione e potenziare il sistema dei controlli sostanziali, invece che introdurre l’ennesimo appesantimento burocratico.