Decreto anti frodi: qualcosa si muove

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Antifrode che ha introdotto l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione anche in caso di sconto in fattura o cessione del credito relativi ai cosiddetti “bonus minori” (ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate), segnaliamo che oggi l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ in tema di Superbonus pubblicate sul proprio sito, fornendo alcune prime e importanti precisazioni.


Il chiarimento più atteso riguarda il caso dei contribuenti che, prima del 12/11/2021 (data di entrata in vigore del D.L. 157/2021) hanno ricevuto fatture da parte di un fornitore, assolto ai relativi pagamenti a loro carico (se dovuti) ed esercitato l’opzione per la cessione mediante la stipula di accordo tra le parti o, in caso di sconto in fattura, mediante la relativa annotazione direttamente in fattura, anche se non hanno ancora provveduto all’invio della Comunicazione per le opzioni.
Per tali soggetti l’Agenzia ha infatti escluso l’obbligo di richiedere il visto di conformità così come l’asseverazione, sottolineando la tutela dell’affidamento dei contribuenti in buona fede.


In ragione di questa fondamentale precisazione l’Agenzia ha inoltre annunciato un aggiornamento delle procedure telematiche che consentirà, in tali casistiche, la trasmissione delle comunicazioni di opzione.


L’aggiornamento sarà realizzato entro venerdì 26 novembre; fino ad allora non sarà ancora possibile procedere (la piattaforma, al momento, è impostata per chiedere obbligatoriamente il visto di conformità e la congruità).

Va da sé che, al momento, per le comunicazioni di opzione relative a fatture o pagamenti effettuati dal 12 novembre in poi, visto di conformità e asseverazione dei costi restano obbligatori.