Rimborso Accisa primo trimestre 2024

L’Agenzia delle Dogane ha diffuso la Circolare Prot. 172030/RU del 20 marzo 2024 con la quale rende nota la disponibilità sul proprio sito del software aggiornato per la presentazione delle dichiarazioni dei consumi di gasolio del PRIMO TRIMESTRE 2024.

AVENTI DIRITTO

  • imprese di trasporto merci con veicoli di peso complessivo pari o superiori a 7,5 tonnellate e di classe ambientale euro 5 e 6 o superiore.

Possono inoltre usufruire del beneficio tutti gli altri soggetti elencati al punto III della Circolare Prot. 172030/RU


QUANTIFICAZIONE DEI LITRI CONSUMATI NEL PRIMO TRIMESTRE 2024

  • litri agevolabili relativi al 1° Trimestre 2024, va fatto riferimento esclusivamente ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° GENNAIO ed il 31 Marzo 2024 (riscontrabili tramite le fatture per il rifornimento di gasolio aventi data dal primo gennaio al trentuno marzo 2024).


PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La dichiarazione di rimborso può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2024.

Le dichiarazioni vanno trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI da parte dei soggetti abilitati; in alternativa è possibile presentare la dichiarazione cartacea unitamente alla sua riproduzione su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) presso l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’azienda.


MISURA DEL RIMBORSO

La misura del rimborso è pari a 214,18 euro per ogni mille litri di gasolio.

FRUIBILITÀ DEL BENEFICIO
Tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ufficio doganale abbia sollevato eccezioni (istituto del silenzio-assenso)
In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro.
L’opzione di cui sopra va indicata nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle Dogane.


CODICE TRIBUTO
Il codice tributo per effettuare la compensazione è il 6740.

LIMITE DI CONSUMO
Il limite quantitativo di consumo massimo di gasolio è pari a un litro per ogni chilometro percorso (Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, articolo 8).