CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione Indennità di copertura economica

Nella normativa contrattuale in parola è prevista una clausola volta a scandire i tempi del negoziato. Tale procedura stabilisce che in caso di mancato rinnovo prima della scadenza del CCNL, debbano essere riconosciuti degli emolumenti a favore dei lavoratori da quantificare in termini percentuali prendendo a riferimento l’inflazione dell’anno precedente (40 per cento alla scadenza e 60 per cento dopo sei mesi).

Nella giornata di martedì 19 marzo 2024, la CNA insieme alle Associazioni datoriali dell’autotrasporto e alle organizzazioni sindacali Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti, ha definito attraverso un verbale di accordo gli importi da erogare per la copertura economica prevista per il mancato rinnovo del CCNL.

Con lo stesso verbale sono stati inoltre fornite le seguenti precisazioni:

  • gli importi di cui sopra dovranno essere evidenziati separatamente in busta paga sotto la dicitura “indennità di copertura economica ex CCNL 18.5.2021” (ICE) e cesseranno di essere erogati al momento del rinnovo del contratto;
  • l’ICE dovrà essere assoggettata gli ordinari oneri previdenziali e fiscali e rientrerà nel computo degli istituti contrattuali e legali;
  • della somma erogata si dovrà tener conto a vario titolo in sede di rinnovo;
  • ulteriori somme a titolo di ICE non saranno erogate se non definite nell’accordo di rinnovo del CCNL.