Accordo di rinnovo CCNL Area Meccanica Artigianato

Il 17 dicembre scorso CNA, insieme alle altre Organizzazioni Datoriali e a FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL, ha sottoscritto l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Area Meccanica Artigianato, scaduto il 31 dicembre 2018.

La normativa contrattuale si applica alle imprese artigiane del settore Installazione e impianti, oltre che a quelle della metalmeccanica, autoriparazione, agli orafi argentieri, alle imprese odontotecniche e, per la prima volta, alle imprese che operano nel settore del restauro dei beni culturali.

L’accordo, che scade il 31 dicembre 2022, prevede una nuova e più rispondente normativa per il contratto a tempo determinato, per il quale sono state introdotte nuove causali rispetto a quelle previste dalla legge, ed ampliate le possibilità di ricorrervi.

Oltre alla conferma della durata massima complessiva di 36 mesi, a fronte dei 24 previsti dalla legge, dei limiti quantitativi già previsti con l’aggiunta della possibilità, per le imprese che occupano più di 10 dipendenti, di assumere fino a 5 lavoratori a termine, è stata stabilita l’assenza di intervalli temporali (il c.d. Stop and Go) e sono state definite le ulteriori ipotesi di ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato per esigenze stagionali.

Per limitare possibili situazioni di abuso, è stata prevista la possibilità di porre in “sospensione non retribuita” il lavoratore che non si presenta sul posto di lavoro senza trasmettere, entro le 72 ore successive, le proprie dimissioni nel rispetto delle procedure telematiche.
Tale previsione nasce dall’esigenza di rispondere alle casistiche, sempre più numerose, di lavoratori che abbandonano il posto di lavoro presentando dimissioni “non rituali” che, di fatto, costringono il datore ad un licenziamento per giusta causa con conseguente pagamento del contributo di ingresso alla Naspi.
Si tratta dunque di uno strumento di “dissuasione” a favore del datore di lavoro, poiché il lavoratore posto in sospensione non retribuita perde la retribuzione e, allo stesso tempo, non ha la possibilità di ottenere l’indennità di disoccupazione.
Per incentivare il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati è stata prevista la facoltà, in caso di assunzione di lavoratori che percepiscono il Reddito di cittadinanza o l’indennità di disoccupazione Naspi/Dis-Coll, di prevedere un periodo di prova fino a 3 mesi.
Viene inoltre introdotta una disciplina più flessibile per la valorizzazione dei periodi di apprendistato presso altri datori di lavoro e una disciplina gestionale per le ipotesi di trasformazione dell’apprendistato duale in contratto di apprendistato professionalizzante.

Per ciò che attiene la parte economica, l’accordo definisce incrementi retributivi che, in ragione dei diversi livelli d’inquadramento, vanno da 63,90 € (6° livello) a 87,37 € (1 Q) e che dovranno essere corrisposti in tre tranches (1°gennaio 2022; 1° maggio 2022; 1° dicembre 2022).

Inoltre, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021), ai lavoratori in forza al momento della stipula dell’accordo è stata riconosciuta una cifra “una tantum” di 130 euro da erogare in 2 tranches; la prima, di 70 euro, con la retribuzione del mese di marzo 2022, la seconda, di 60 euro, con la retribuzione del mese di luglio 2022.
Nel caso degli apprendisti, l’importo di “una tantum” sarà erogato con le solite decorrenze ma nella misura del 70% (marzo 2022: 49 €; luglio 2022: 42 €)

Infine segnaliamo che con l’Accordo, le Parti Sociali hanno recepito l’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sulla Bilateralità. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022, la relativa quota di contribuzione mensile passerà da 7,65 a 11,65 euro mensili, per dodici mensilità, cui occorre aggiungere quanto previsto dall’Accordo Interconfederale Regionale Toscana del 21/06/2019 che prevede una ulteriore quota di 4 € mensile, per un totale complessivo, a titolo di quota “bilateralità,” di € 15,65 per ogni lavoratore per 12 mensilità. Si tratta di una quota dovuta per ogni lavoratore, da corrispondere per intero anche per i lavoratori con contratto part–time o con contratto di apprendistato.
Le imprese non aderenti alla Bilateralità dovranno invece erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario pari a 30 euro lordi mensili per 13 mensilità con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.